Cassazione Penale, Sentenza n. 34712/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di condanna emessa in appello. Ciotola ha dedotto un unico motivo: vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (si duole della mancata concessione per incensuratezza, leale contegno processuale, ammissione degli addebiti e modesta offensività della condotta). Iadonisi ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto la sua responsabilità concorsuale nel traffico di cocaina senza prova di fattiva e consapevole collaborazione con Ciotola; (2) vizio per la qualificazione, ritenuta non implausibile, del suo ruolo di fornitore della sostanza, lamentando la mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio; (3) vizio per il diniego delle attenuanti generiche nonostante avesse spontaneamente indicato l'ubicazione della pistola e si fosse posto a disposizione delle forze dell'ordine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione di merito che ha fondato le condanne sulla presenza di entrambi gli imputati nella stanza d'albergo dove erano custoditi gli oggetti/lo stupefacente, sul rinvenimento di un revolver sottratto, su munizionamento e su un piccolo quantitativo di cocaina, nonché su elementi indiziari aggiuntivi come la fotografia di una mitraglietta UZI presente nella memoria del telefono di Ciotola e la conversazione intercettata n. 110 del 2/10/2022, ore 19:20, che secondo i giudici di merito mostra un rapporto operativo tra i due. La Corte ha inoltre confermato che l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione delle attenuanti generiche sono materie di merito non sindacabili in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica. Conseguenze pratiche: restano confermate le pene rideterminate in appello (Iadonisi: 4 anni e 10 mesi di reclusione e 7.000 euro di multa; Ciotola: 3 anni e 6 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa). I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Usata per la qualificazione del fatto relativo al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5.
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Richiamato con riguardo ai requisiti degli elementi indiziari tratti dalle intercettazioni (gravità, precisione e concordanza) necessari se le intercettazioni assumono valore indiziario.
codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Richiamato per affermare che il contenuto delle intercettazioni può, in determinati casi, costituire fonte diretta di prova senza necessità di riscontro, purché valutato con criteri di linearità logica.
codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Richiamato in relazione al principio della responsabilità accertata al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito soddisfi tale standard.
codice penale, art. 133
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che il giudice di merito può scegliere l'elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 per concedere o escludere le attenuanti e la valutazione è in linea di massima insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
codice penale, art. 62-bis
Richiamato nel contesto della valutazione delle attenuanti/tenuità; la Corte ha osservato che i giudici di merito possono ritenere irrilevanti o secondari alcuni elementi ai fini del riconoscimento delle attenuanti, purché indichino gli elementi di preponderante rilievo ostativi.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disporre che, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza colpa del ricorrente, questi sono comunque tenuti alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende (nella specie fissato in 3.000,00 euro).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove in sede di legittimità salvo che la motivazione di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria; quindi le valutazioni probatorie fondate su elementi come presenza nel luogo del reato, intercettazioni e riscontri concreti sono difficili da ribaltare in cassazione.
- Le intercettazioni possono costituire prova diretta della responsabilità, ma il loro contenuto deve essere valutato con criteri di linearità logica e, se usate come indizi, devono soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La qualificazione del ruolo specifico di un imputato (es. fornitore vs. esecutore) può essere formulata in termini di plausibilità o non implausibilità dai giudici di merito senza che ciò pregiudichi necessariamente l'accertamento della responsabilità complessiva, purché risulti univocamente l'effettivo coinvolgimento nell'attività illecita.
- La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente una valutazione di merito; il giudice può motivare l'esclusione richiamando un solo elemento ritenuto preponderante tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., e tale scelta è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Ricorrere in Cassazione con motivi volti essenzialmente a proporre una diversa valutazione di fatti e prove senza allegare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione è ad alto rischio di inammissibilità e può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende.
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