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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34712/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di condanna emessa in appello. Ciotola ha dedotto un unico motivo: vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (si duole della mancata concessione per incensuratezza, leale contegno processuale, ammissione degli addebiti e modesta offensività della condotta). Iadonisi ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto la sua responsabilità concorsuale nel traffico di cocaina senza prova di fattiva e consapevole collaborazione con Ciotola; (2) vizio per la qualificazione, ritenuta non implausibile, del suo ruolo di fornitore della sostanza, lamentando la mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio; (3) vizio per il diniego delle attenuanti generiche nonostante avesse spontaneamente indicato l'ubicazione della pistola e si fosse posto a disposizione delle forze dell'ordine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione di merito che ha fondato le condanne sulla presenza di entrambi gli imputati nella stanza d'albergo dove erano custoditi gli oggetti/lo stupefacente, sul rinvenimento di un revolver sottratto, su munizionamento e su un piccolo quantitativo di cocaina, nonché su elementi indiziari aggiuntivi come la fotografia di una mitraglietta UZI presente nella memoria del telefono di Ciotola e la conversazione intercettata n. 110 del 2/10/2022, ore 19:20, che secondo i giudici di merito mostra un rapporto operativo tra i due. La Corte ha inoltre confermato che l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione delle attenuanti generiche sono materie di merito non sindacabili in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica. Conseguenze pratiche: restano confermate le pene rideterminate in appello (Iadonisi: 4 anni e 10 mesi di reclusione e 7.000 euro di multa; Ciotola: 3 anni e 6 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa). I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Usata per la qualificazione del fatto relativo al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5.

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Richiamato con riguardo ai requisiti degli elementi indiziari tratti dalle intercettazioni (gravità, precisione e concordanza) necessari se le intercettazioni assumono valore indiziario.

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 3

    Richiamato per affermare che il contenuto delle intercettazioni può, in determinati casi, costituire fonte diretta di prova senza necessità di riscontro, purché valutato con criteri di linearità logica.

  • codice di procedura penale, art. 533, comma 1

    Richiamato in relazione al principio della responsabilità accertata al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito soddisfi tale standard.

  • codice penale, art. 133

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che il giudice di merito può scegliere l'elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 per concedere o escludere le attenuanti e la valutazione è in linea di massima insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • codice penale, art. 62-bis

    Richiamato nel contesto della valutazione delle attenuanti/tenuità; la Corte ha osservato che i giudici di merito possono ritenere irrilevanti o secondari alcuni elementi ai fini del riconoscimento delle attenuanti, purché indichino gli elementi di preponderante rilievo ostativi.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre che, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza colpa del ricorrente, questi sono comunque tenuti alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende (nella specie fissato in 3.000,00 euro).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove in sede di legittimità salvo che la motivazione di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria; quindi le valutazioni probatorie fondate su elementi come presenza nel luogo del reato, intercettazioni e riscontri concreti sono difficili da ribaltare in cassazione.
  • Le intercettazioni possono costituire prova diretta della responsabilità, ma il loro contenuto deve essere valutato con criteri di linearità logica e, se usate come indizi, devono soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La qualificazione del ruolo specifico di un imputato (es. fornitore vs. esecutore) può essere formulata in termini di plausibilità o non implausibilità dai giudici di merito senza che ciò pregiudichi necessariamente l'accertamento della responsabilità complessiva, purché risulti univocamente l'effettivo coinvolgimento nell'attività illecita.
  • La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente una valutazione di merito; il giudice può motivare l'esclusione richiamando un solo elemento ritenuto preponderante tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., e tale scelta è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Ricorrere in Cassazione con motivi volti essenzialmente a proporre una diversa valutazione di fatti e prove senza allegare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione è ad alto rischio di inammissibilità e può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende.

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