Cassazione Penale, Sentenza n. 27874/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte, pur richiamando età e comportamento collaborativo per giustificare un 'minimo' aumento in sede di continuazione, avrebbe applicato aumenti incongrui (più che 'minimi'); 2) illegittimità per aver applicato, in continuazione, la stessa pena al reato di ricettazione e ai reati di estorsione, violando il principio di proporzionalità reciproca; 3) violazione di legge e carenza motivazionale circa gli aumenti per la continuazione esterna (applicazione di due anni per ciascuna delle due sentenze pregresse senza adeguata motivazione e sproporzione tra reati più e meno gravi); 4) violazione di legge e carenza di motivazione per avere rifiutato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e per aver mantenuto la recidiva nonostante la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) l'onere motivazionale sugli aumenti per continuazione è correlato all'entità degli aumenti stessi; un aumento minimo richiede motivazione meno analitica; la Corte d'appello ha legittimamente valorizzato età e comportamento collaborativo per ridurre gli aumenti; b) l'applicazione dello stesso aumento per la ricettazione è stata adeguatamente motivata considerando l'entità (150.000 euro), le finalità (sostegno a affiliati detenuti e famiglie) e la provenienza del denaro, giustificando la gravità del fatto; c) l'aumento di due anni per ciascuna delle sentenze pregresse è congruo e coerente con la continuazione già delineata nelle sentenze passate e nei limiti dell'art.81 c.p.; d) la recidiva può coesistere con la continuazione e la Corte d'appello ha legittimamente valutato la recidiva equivalente alle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riconosciuta l'applicabilità delle aggravanti previste dal reato associativo; la Corte ha valutato tali aggravanti insieme alla recidiva nel bilanciamento delle circostanze
art. 81 cod. pen.
Limita gli aumenti per continuazione; la motivazione deve mostrare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e l'assenza di cumulo materiale
art. 132 cod. pen.
Attribuisce al giudice un potere discrezionale di quantificazione della pena e degli aumenti che va controllato dalla motivazione; la Corte ha richiamato che tale discrezionalità non è illimitata
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione contestato (capo b); la gravità è stata valutata anche in relazione all'entità della somma e alla destinazione dei proventi
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; norma richiamata nei capi plurimi
art. 353 cod. pen.
Reato richiamato nei capi (es.: false attestazioni o simili nella fattispecie) contestualizzato nella pluralità di reati
art. 629 cod. pen.
Reato di estorsione richiamato e valutato in continuità con altri reati; la gravità della estorsione è centrale nella determinazione della pena
art. 378 cod. pen.
Reato richiamato tra i capi contestati, considerato nel complesso del contegno criminoso
art. 56 cod. pen.
Concorso di persone nell'esecuzione di un reato; richiamato tra i capi
artt. 473-517 cod. pen.
Fattispecie relative a reati contro il patrimonio/strumenti falsi (menzionati quale riferimento alle sentenze pregresse); la Corte ha valutato la minore gravità rispetto ad altri reati ma ha ritenuto ammissibile la diversa quantificazione delle pene in base alla fattispecie concreta
art. 7 legge n. 203 del 1991
Aggravante applicata in relazione a reati previsti tra gli artt. 473-517 in una delle sentenze pregresse; la Corte ha valutato la differenza di gravità fra le sentenze pregresse nel calcolo della continuazione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiamata per il principio che la motivazione sugli aumenti di pena per continuazione deve garantire il controllo sulla proporzione tra pene e impedire cumuli materiali; ma il grado di motivazione richiesto dipende dall'entità dell'aumento
Giurisprudenza: Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995 (Zouine)
Principio che la motivazione serve a controllare l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato)
Conferma che aumenti esigui per continuazione depongono per una motivazione meno analitica
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018 (Pettenon)
Conferma la compatibilità tra istituti della continuazione e della recidiva: la continuazione non esclude automaticamente l'applicazione della recidiva quando ne ricorrono i presupposti
Massime di principio
- Il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena per ciascun reato satellite in continuazione, ma l'intensità della motivazione richiesta è commisurata all'entità dell'aumento: aumenti minimi richiedono motivazione meno analitica
- La Corte può applicare lo stesso aumento a reati diversi quando la gravità concreta di uno di essi (es. entità del profitto, finalità del reato, provenienza del denaro) giustifica identica incidenza sul trattamento sanzionatorio
- Il rispetto del principio di proporzionalità e dei limiti dell'art. 81 c.p. è fondamentale per evitare un surrettizio cumulo materiale di pene; la motivazione deve consentire il controllo di tale rispetto
- La recidiva può coesistere con la continuazione: la continuazione è una fittio iuris ai fini della determinazione del trattamento ed non impedisce automaticamente il riconoscimento della recidiva quando ne sussistono i presupposti
- Elementi attenuanti come l'età avanzata e il comportamento collaborativo possono legittimamente ridurre l'aumento per continuazione e vanno esplicitamente valutati nella motivazione
- Le richieste difensive di dare prevalenza alle attenuanti generiche sulle aggravanti richiedono che il giudice affronti esplicitamente il confronto; l'omessa prevalenza può essere ritenuta legittima se la motivazione del giudice giustifica la scelta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27697/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27698/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27699/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27701/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27703/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →