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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27874/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte, pur richiamando età e comportamento collaborativo per giustificare un 'minimo' aumento in sede di continuazione, avrebbe applicato aumenti incongrui (più che 'minimi'); 2) illegittimità per aver applicato, in continuazione, la stessa pena al reato di ricettazione e ai reati di estorsione, violando il principio di proporzionalità reciproca; 3) violazione di legge e carenza motivazionale circa gli aumenti per la continuazione esterna (applicazione di due anni per ciascuna delle due sentenze pregresse senza adeguata motivazione e sproporzione tra reati più e meno gravi); 4) violazione di legge e carenza di motivazione per avere rifiutato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e per aver mantenuto la recidiva nonostante la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) l'onere motivazionale sugli aumenti per continuazione è correlato all'entità degli aumenti stessi; un aumento minimo richiede motivazione meno analitica; la Corte d'appello ha legittimamente valorizzato età e comportamento collaborativo per ridurre gli aumenti; b) l'applicazione dello stesso aumento per la ricettazione è stata adeguatamente motivata considerando l'entità (150.000 euro), le finalità (sostegno a affiliati detenuti e famiglie) e la provenienza del denaro, giustificando la gravità del fatto; c) l'aumento di due anni per ciascuna delle sentenze pregresse è congruo e coerente con la continuazione già delineata nelle sentenze passate e nei limiti dell'art.81 c.p.; d) la recidiva può coesistere con la continuazione e la Corte d'appello ha legittimamente valutato la recidiva equivalente alle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta l'applicabilità delle aggravanti previste dal reato associativo; la Corte ha valutato tali aggravanti insieme alla recidiva nel bilanciamento delle circostanze

  • art. 81 cod. pen.

    Limita gli aumenti per continuazione; la motivazione deve mostrare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e l'assenza di cumulo materiale

  • art. 132 cod. pen.

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale di quantificazione della pena e degli aumenti che va controllato dalla motivazione; la Corte ha richiamato che tale discrezionalità non è illimitata

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione contestato (capo b); la gravità è stata valutata anche in relazione all'entità della somma e alla destinazione dei proventi

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; norma richiamata nei capi plurimi

  • art. 353 cod. pen.

    Reato richiamato nei capi (es.: false attestazioni o simili nella fattispecie) contestualizzato nella pluralità di reati

  • art. 629 cod. pen.

    Reato di estorsione richiamato e valutato in continuità con altri reati; la gravità della estorsione è centrale nella determinazione della pena

  • art. 378 cod. pen.

    Reato richiamato tra i capi contestati, considerato nel complesso del contegno criminoso

  • art. 56 cod. pen.

    Concorso di persone nell'esecuzione di un reato; richiamato tra i capi

  • artt. 473-517 cod. pen.

    Fattispecie relative a reati contro il patrimonio/strumenti falsi (menzionati quale riferimento alle sentenze pregresse); la Corte ha valutato la minore gravità rispetto ad altri reati ma ha ritenuto ammissibile la diversa quantificazione delle pene in base alla fattispecie concreta

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    Aggravante applicata in relazione a reati previsti tra gli artt. 473-517 in una delle sentenze pregresse; la Corte ha valutato la differenza di gravità fra le sentenze pregresse nel calcolo della continuazione

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Richiamata per il principio che la motivazione sugli aumenti di pena per continuazione deve garantire il controllo sulla proporzione tra pene e impedire cumuli materiali; ma il grado di motivazione richiesto dipende dall'entità dell'aumento

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995 (Zouine)

    Principio che la motivazione serve a controllare l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato)

    Conferma che aumenti esigui per continuazione depongono per una motivazione meno analitica

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018 (Pettenon)

    Conferma la compatibilità tra istituti della continuazione e della recidiva: la continuazione non esclude automaticamente l'applicazione della recidiva quando ne ricorrono i presupposti

Massime di principio

  • Il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena per ciascun reato satellite in continuazione, ma l'intensità della motivazione richiesta è commisurata all'entità dell'aumento: aumenti minimi richiedono motivazione meno analitica
  • La Corte può applicare lo stesso aumento a reati diversi quando la gravità concreta di uno di essi (es. entità del profitto, finalità del reato, provenienza del denaro) giustifica identica incidenza sul trattamento sanzionatorio
  • Il rispetto del principio di proporzionalità e dei limiti dell'art. 81 c.p. è fondamentale per evitare un surrettizio cumulo materiale di pene; la motivazione deve consentire il controllo di tale rispetto
  • La recidiva può coesistere con la continuazione: la continuazione è una fittio iuris ai fini della determinazione del trattamento ed non impedisce automaticamente il riconoscimento della recidiva quando ne sussistono i presupposti
  • Elementi attenuanti come l'età avanzata e il comportamento collaborativo possono legittimamente ridurre l'aumento per continuazione e vanno esplicitamente valutati nella motivazione
  • Le richieste difensive di dare prevalenza alle attenuanti generiche sulle aggravanti richiedono che il giudice affronti esplicitamente il confronto; l'omessa prevalenza può essere ritenuta legittima se la motivazione del giudice giustifica la scelta

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