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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29899/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza di condanna per il delitto di rapina. Il ricorrente ha dedotto: (1) inutilizzabilità dei dati dei tabulati telefonici acquisiti senza provvedimento giudiziale, alla luce della giurisprudenza della CGUE (motivo processuale, art. 606 lett. c cod. proc. pen.); (2) illegittima utilizzazione in dibattimento delle spontanee dichiarazioni rese durante le indagini nonostante la iniziale volontà di non rispondere (artt. 513 e 514 cod. proc. pen.); (3) errata valutazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i motivi: (1) il richiamo alla sentenza CGUE è ormai superato dalla novella legislativa (d.l. 132/2021 convertito in L. 179/2021) che ha modificato l'art. 132 d.lgs. 196/2003 prevedendo limiti sostanziali e il controllo giudiziario per l'acquisizione dei tabulati, nonché una disciplina transitoria che consente l'utilizzo, per i procedimenti pendenti, solo per specifiche fattispecie e unitamente ad altri elementi di prova; nel caso concreto i tabulati erano utilizzabili perché il reato rientra nelle categorie previste e perché i dati hanno riscontro in altre prove; (2) le dichiarazioni rese dall'imputato sono state rese spontaneamente ma poi l'imputato ha risposto in sede di interrogatorio al G.i.p., integrando l'atto processuale ai sensi dell'art. 294 c.p.p., pertanto non v'è inutilizzabilità; (3) la decisione di non riconoscere le attenuanti generiche è motivata sul piano di fatto e insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria, e nel caso risultava corretta la valutazione del giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    Ground di cassazione invocato per vizi processuali a pena di inutilizzabilità delle prove.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle modalità di acquisizione della documentazione probatoria nel procedimento penale; utilizzata per censurare l'acquisizione dei tabulati.

  • art. 132 d.lgs. 30/6/2003 n.196

    Disciplina dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico/telematico; interpretata alla luce delle modifiche legislative che richiedono limiti sostanziali e autorizzazione del giudice per l'acquisizione.

  • Decisione CGUE Grande Sezione, 2/3/2021, H.K. c. Prokuratuur (C-746/18)

    Ha affermato che l'accesso ai dati di traffico senza specifica delimitazione per reati gravi e senza controllo giudiziario è incompatibile con il diritto dell'Unione; la decisione ha determinato l'intervento del legislatore nazionale.

  • D.L. 30/9/2021 n.132, convertito con L. 23/11/2021 n.179

    «I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi»

    Norma transitoria che limita l'utilizzabilità dei tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore della modifica e stabilisce l'obbligo di riscontro esterno con altre prove per l'utilizzo a carico dell'imputato.

  • artt. 513 e 514 cod. proc. pen.

    Regole sulla utilizzazione e lettura in dibattimento delle dichiarazioni dell'imputato; la giurisprudenza ammette la lettura dei verbali anche di dichiarazioni spontanee qualora l'imputato non si sia sottratto definitivamente all'esame e abbia poi risposto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; l'applicazione dipende da una valutazione di fatto del giudice del merito, che deve motivare la presenza o l'assenza di elementi di segno positivo.

  • art. 4 cod. proc. pen.

    Riferimento utilizzato per determinare i parametri edittali ai fini dell'applicazione della limitazione prevista dalla disciplina transitoria sui tabulati.

  • Direttiva 2002/58/CE art. 15 par.1, modificata da Direttiva 2009/136/CE

    Quadro normativo europeo sulla protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche; interpretata dalla CGUE come richiedente limiti e garanzie per l'accesso ai dati di traffico.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 7, 8, 11, 52 par.1

    Diritti della persona invocati per il bilanciamento tra tutela della vita privata e esigenze di ordine pubblico nell'accesso ai dati di comunicazione.

Massime di principio

  • Dopo la modifica normativa del 2021, i tabulati telefonici possono essere acquisiti e utilizzati solo entro i limiti sostanziali e procedurali individuati dalla legge: autorizzazione giudiziale motivata e restrizione a determinate fattispecie di reato.
  • I tabulati acquisiti prima della novità legislativa sono utilizzabili a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per le tipologie di reato espressamente previste dalla disciplina transitoria.
  • La sentenza CGUE che censurava l'accesso senza controllo giudiziario ha comportato l'intervento del legislatore: l'interpretazione restrittiva della Corte europea resta rilevante ma è stata recepita tramite nuove garanzie interne.
  • Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato durante le indagini non sono automaticamente inutilizzabili: se l'imputato successivamente risponde all'interrogatorio e l'atto assume le caratteristiche previste dalla legge, le dichiarazioni possono essere valutate dal giudice.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice del merito; in sede di legittimità la motivazione del giudice è sindacabile solo se contraddittoria o manifestamente illogica.
  • In processi che si fondano su dati tecnici (es. tabulati), è fondamentale il 'riscontro esterno' con prove dichiarative o documentali per consolidare la rilevanza probatoria dei dati di traffico.

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