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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05152/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, fondato dall’Ufficio su prelevamenti e versamenti rilevati su conti correnti bancari, con recupero a tassazione di maggior reddito non dichiarato. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo illegittima l’applicazione retroattiva dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla L. n. 311/2004, anche al lavoro autonomo. In appello l’Amministrazione aveva rinunciato al recupero fondato sui prelevamenti, alla luce della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale, insistendo però sulla legittimità dell’accertamento basato sui versamenti; la CTR aveva accolto l’appello erariale e ridotto il reddito accertato. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 11 preleggi, sostenendo che l’irretroattività dovesse estendersi anche ai versamenti, non solo ai prelevamenti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato documentazione che avrebbe imposto un’ulteriore riduzione del reddito accertato per doppio conteggio di alcune voci.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la limitazione della presunzione legale riguarda i soli prelevamenti per i lavoratori autonomi, mentre i versamenti continuano a poter fondare l’accertamento anche nei loro confronti, con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per novità della questione non risultante trattata nei gradi di merito, sia perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere risultanze istruttorie o argomentazioni difensive. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza pronuncia sulle spese per assenza di attività difensiva sostanziale della parte erariale.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione bancaria opera per i versamenti nei confronti anche dei lavoratori autonomi; la limitazione di irretroattività/illegittimità riguarda i prelevamenti per i soli imprenditori, dopo Corte cost. n. 228/2014.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di applicazione retroattiva della modifica normativa; la Corte non accoglie la tesi perché la questione dei versamenti resta distinta da quella dei prelevamenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il paradigma della censura di violazione di legge proposta contro la sentenza di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come critica alla valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il suo avvenuto dedotto nel giudizio di merito, per superare il vaglio di autosufficienza e novità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha dichiarato l’illegittimità della presunzione relativa ai prelevamenti per i lavoratori autonomi, ma non incide sulla presunzione relativa ai versamenti.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari, dopo Corte cost. n. 228/2014, la presunzione legale basata sui prelevamenti non si applica ai lavoratori autonomi, mentre quella fondata sui versamenti resta operante nei confronti di tutti i contribuenti, compresi i professionisti.
  • Il contribuente può vincere la presunzione sui versamenti dimostrando che le somme sono già comprese nel reddito imponibile oppure che sono fiscalmente irrilevanti.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di singoli documenti o una diversa lettura delle prove.
  • È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni di fatto o giuridiche non trattate nella sentenza impugnata se il ricorrente non dimostra specificamente di averle già sottoposte al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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