Sentenza n. 1346/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a. del prot. n. -OMISSIS- del 26/09/2025 emesso dall’ Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, al -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; b. del PEI a.s. 2025/26; c. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del dirigente scolastico che assegnava 18 ore settimanali di sostegno e PEI per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunno)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno al figlio minore, a fronte di un orario scolastico di 29 ore e di una situazione di disabilità documentata. Il ricorso deduceva l'inadeguatezza del numero di ore, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, l'atto impugnato non avrebbe considerato il fabbisogno effettivo e individuale dell'alunno, né il percorso evolutivo della sua condizione, risultando fondato su un criterio astratto e standardizzato collegato alla tipologia di scuola e a esigenze organizzative e di contenimento della spesa. Il PEI indicava 18 ore secondo la normativa vigente, ma precisava che il GLO ne riteneva necessarie 30. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'annullamento del provvedimento e del PEI nella parte lesiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, definendo la causa nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto fondati i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, poiché l'amministrazione non aveva considerato adeguatamente la situazione concreta del minore, la documentazione sanitaria, l'assenza di miglioramenti rispetto all'anno precedente, l'età dell'alunno e l'indicazione del GLO circa la necessità di 30 ore. Il giudice ha affermato che la determinazione delle ore di sostegno deve essere individualizzata e non può essere basata esclusivamente su criteri generali, esigenze organizzative o contenimento della spesa. Sono stati annullati il provvedimento del dirigente scolastico e il PEI nella parte lesiva. In sede di riedizione del potere, l'amministrazione deve conformarsi alla sentenza entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione, assegnando al minore 30 ore settimanali di sostegno. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per spese e compensi di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente al giudice, previo avviso alle parti, di definire il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio quando la causa è matura per la decisione.
art. 29 c.p.a.
Costituisce la base dell'azione di annullamento accolta dal giudice.
art. 2 Cost.
È richiamato per sottolineare la rilevanza della scuola nello sviluppo della personalità del minore, oltre che nell'esercizio del diritto allo studio e all'inclusione.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per l'attribuzione delle spese all'avvocato antistatario.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere determinata sulla base del fabbisogno effettivo e individuale dell'alunno con disabilità, considerando la documentazione sanitaria, l'osservazione evolutiva e gli elementi acquisiti nel procedimento.
- È illegittima la determinazione delle ore di sostegno fondata su criteri astratti e standardizzati riferiti esclusivamente alla tipologia di scuola, ovvero su esigenze organizzative o di contenimento della spesa, senza una motivazione calibrata sulla specifica condizione dell'alunno.
- Il PEI costituisce l'atto collegiale e specialistico attraverso il quale deve essere individuato il fabbisogno di sostegno; qualora il numero di ore assegnato si discosti dal fabbisogno individuato dal GLO, l'amministrazione deve fornire una motivazione concreta e un'istruttoria specifica.
- In presenza di una situazione di disabilità grave, il sostegno deve essere assicurato nella misura necessaria a garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica, potendo giungere, se richiesto dalle esigenze individuali, alla copertura integrale del tempo-scuola.
- L'annullamento della determinazione illegittima delle ore di sostegno comporta l'effetto conformativo per l'amministrazione, che deve riesercitare la funzione entro il termine fissato dal giudice attenendosi al fabbisogno individuale accertato e ai principi enunciati nella sentenza.
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