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Sentenza

Sentenza del 08/03/2024 n. 6970 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento catastale che attribuiva maggiore rendita alla centrale geotermica escludendo però dai calcoli i pozzi di iniezione e re-iniezione. L'Agenzia contestava che i pozzi (nonché vapordotti, alternatori, trasformatori e altri impianti funzionalmente essenziali) dovessero concorrere alla determinazione della rendita catastale della centrale in quanto componenti strutturali e funzionali della stessa; inoltre deduceva violazioni normative e richiamava la Circolare n.6/2012 e le norme previgenti alla riforma 2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che, secondo la giurisprudenza consolidata e le istruzioni recepite dalla L. n.190/2014, i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione e gli altri impianti funzionalmente essenziali alla produzione di energia devono essere inclusi nella determinazione della rendita catastale della centrale se non sono separabili senza pregiudizio alla funzione produttiva. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Toscana per nuovo esame, accogliendo altresì alcuni motivi incidentali (sulle prove dell'Ufficio e sulla eccessività della rendita) e rendendo quindi possibile il riesame quantitativo della rendita unitariamente considerata; ha respinto gli altri motivi proposti dalle società. La decisione si applica al regime anteriore alla riforma 2016 (quindi esclusioni successive non rilevanti ratione temporis).

Norme richiamate

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo

    definisce i criteri di immobilità e stabilità utili per qualificare elementi come unità immobiliari da sottoporre a stima catastale

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    l'unità immobiliare è costituita da ... che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ... ancorate o fisse al suolo ... purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali

    stabilisce il criterio dell'autonomia funzionale e reddituale come requisito per includere componenti nella rendita dell'unità immobiliare

  • D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies

    norma relativa alle centrali elettriche che è stata interpretata in giurisprudenza per includere nella rendita le componenti impiantistiche strutturalmente e funzionalmente connesse alla centrale

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    ha recepito la Circolare n.6/2012 indicando che nella determinazione della rendita devono essere incluse le componenti impiantistiche aventi i caratteri di essenzialità, fissità e stabilità

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    norma innovativa (applicabile dal 1.1.2016) che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo; non applicabile ratione temporis alla fattispecie del 2015 esaminata

  • R.D. n. 1572 del 1931, art. 18

    prevede l'esclusione delle miniere dalla stima fondiaria; la Corte ha escluso che tale previsione possa essere estesa automaticamente a pozzi geotermici che sono componenti della centrale

  • D.Lgs. n. 22 del 2010, art. 1, comma 6

    equiparazione tra risorse geotermiche e risorse minerarie concernente aspetti autorizzativi/concessori, non decisiva ai fini catastali secondo la Corte

  • Codice Civile, art. 812 c.c.

    richiamato in ordine alla nozione di incorporazione, ma la Corte ha precisato che se vi è incorporazione va valutata rispetto alla centrale (unità censibile) e non alla miniera

  • L. n. 843 del 1942, art. 10

    richiamata in relazione alla possibile presenza di componenti su suolo pubblico che, comunque, possono essere oggetto di stima

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    norma sulla motivazione degli atti amministrativi: la Corte ha ritenuto che, nella procedura DOCFA e nella stima diretta, l'avviso contenga dati noti o facilmente conoscibili e la motivazione sia adeguata

  • Codice Civile, art. 2697 c.c.

    norma sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che alcune doglianze sull'incompletezza probatoria dell'Ufficio fossero riproponibili in sede di rinvio, ma non ostassero alla decisione principale

  • D.L. n. 16 del 1993, art. 2 e D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA)

    la procedura DOCFA e la stima diretta dell'Ufficio sono strumenti partecipativi; la mancata allegazione integrale della stima all'avviso non equivale di per sé a vizio di motivazione

Massime di principio

  • I pozzi geotermici di estrazione e reiniezione, i vapordotti e gli impianti (alternatori, trasformatori, ecc.) devono essere considerati nella rendita catastale della centrale quando sono strutturalmente e funzionalmente connessi alla centrale, essenziali alla sua destinazione produttiva e non separabili senza pregiudizio alla funzione complessiva.
  • La valutazione di inclusione delle componenti è temporale: per fattispecie anteriori al 1.1.2016 si applica il previgente orientamento che include gli impianti essenziali; per fattispecie successive va considerata la riforma 2016 che esclude i macchinari e impianti dal calcolo diretto della rendita.
  • Il criterio rilevante è l'autonomia funzionale e reddituale dell'unità immobiliare (stabilità, fissità, essenzialità): elementi mobili possono essere inclusi se, nel loro complesso, risultano stabilmente connessi al suolo e imprescindibili per la funzione dell'unità.
  • In procedura DOCFA e in stima diretta dell'Ufficio l'avviso contiene dati che il contribuente è tenuto a conoscere; la mancata allegazione integrale della perizia non determina automaticamente carenza di motivazione, salvo specifiche esigenze probatorie da dimostrare.
  • Sulle questioni di congruità eccessiva della rendita e sul dettaglio valutativo grava l'esame tecnico che può essere riesaminato in sede di rinvio: il contribuente deve proporre elementi probatori concreti e il giudice dovrà valutare in che misura le singole componenti aumentano la rendita complessiva.

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