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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29734/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo grado, del diritto di una lavoratrice alla prestazione del Fondo di Garanzia dell'INPS per il TFR maturato nei confronti del datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale, con condanna dell'INPS al pagamento del relativo importo. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'INPS aveva chiesto la declaratoria a seguito dell'integrale pagamento della prestazione richiesta, ritenendo quindi venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio, e ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 368 d.lgs. 14/2019, sostenendo che la compensazione delle spese fosse illegittima perché la domanda era risultata fondata e perché il richiamo alla novità del Codice della crisi era inconferente, anche perché non ancora vigente; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 306 c.p.c., assumendo che la compensazione non potesse essere disposta in presenza di una sostanziale rinuncia all'appello da parte dell'INPS. In sostanza, il ricorso verteva solo sulla statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la scelta di compensarle, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito quando vi siano soccombenza reciproca o altri giusti motivi. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato la compensazione richiamando la novità e la particolare complessità delle questioni, oltre all'adempimento spontaneo dell'INPS, e che tale valutazione non era censurabile in cassazione se non per violazione di legge, non ravvisata nel caso. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c., perché non vi era una rinuncia al giudizio, ma una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse determinato dall'avvenuto pagamento del credito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulle spese processuali, ma non ritenuto violato dalla decisione di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei casi previsti dalla legge e con motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'illegittimità della compensazione.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente, senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione favorevole alla censura.

  • art. 368 d.lgs. 14/2019

    Richiamato dalla ricorrente, ma considerato inconferente anche perché il Codice della crisi non era ancora vigente.

  • art. 306 c.p.c.

    Applicabile solo nell'ipotesi di rinuncia al giudizio, con regime proprio delle spese; non si applica alla cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 2 L. 297/1982

    Norma sostanziale sulla prestazione del Fondo di Garanzia per il TFR, posta a base della domanda originaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Usato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la scelta di compensarle in tutto o in parte appartiene al potere discrezionale del giudice di merito quando la decisione sia sorretta da adeguata motivazione e non sia posta a carico della parte totalmente vittoriosa in violazione di legge.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle spese è limitato alla verifica del rispetto del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese, restando insindacabile la valutazione di merito sui giusti motivi di compensazione, salvo contrarietà a norme di legge.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse impone al giudice di provvedere sulle spese dell'intero giudizio, con possibilità di disporne motivatamente la compensazione totale o parziale.
  • La disciplina delle spese prevista per la rinuncia al giudizio ex art. 306 c.p.c. non si estende al diverso caso della cessazione della materia del contendere, che resta soggetto a un regime distinto di statuizione e impugnabilità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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