Sentenza n. 3825/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) della graduatoria unica nazionale del concorso per l''ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l''anno accademico 2023/2024; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali così come indicati nell’epigrafe del gravame;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, con gli atti presupposti, connessi e conseguenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la graduatoria unica nazionale e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024. Nel corso del giudizio, con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata il 24 dicembre 2025, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il testo della sentenza non indica ulteriori motivi di ricorso, poiché il giudizio è stato definito in rito senza esame della legittimità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante la dichiarazione della ricorrente, in applicazione del principio dispositivo: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, non trattandosi di una giurisdizione oggettiva diretta ad accertare l'illegittimità degli atti in assenza di un interesse concreto della parte. Le spese sono state compensate tra le parti, considerata la natura della controversia, l'esito del giudizio e la mancata opposizione delle controparti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può disporre dell'azione e dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Quando la parte dichiara validamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza poter procedere d'ufficio all'esame della legittimità degli atti impugnati.
- Il processo amministrativo non configura una giurisdizione oggettiva finalizzata al mero accertamento dell'illegittimità degli atti in assenza di uno specifico e attuale interesse della parte alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →