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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39216/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che, pur confermando la condanna per peculato continuato, aveva dichiarato estinte per prescrizione alcune condotte e ridotto l'aumento per continuazione da 3 a 2 mesi, lasciando tuttavia immutata la pena finale irrogata in primo grado. Il ricorrente contestava l'incoerenza tra la motivazione (riduzione dell'aumento) e l'entità finale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alle condotte estinte per prescrizione fino al 7 gennaio 2012 (calcolato tenendo conto del termine massimo prorogato e dei 64 giorni di sospensione per COVID-19) e ha annullato con rinvio la determinazione della pena per le condotte successive a tale data, demandando a diversa sezione della Corte d'appello di Catania la rideterminazione della pena. Per le condotte residue ha dichiarato irrevocabile la pronuncia in ordine alla responsabilità penale, ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020

    art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18 del 2020

    La norma ha determinato la sospensione di termini processuali durante la fase emergenziale COVID-19: la Corte ha applicato la proroga/sospensione (aggiungendo 64 giorni) al calcolo del termine di prescrizione per individuare le condotte ormai estinte.

  • Sez. U., sentenza n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino, Rv. 216239)

    Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239

    Principio sulla formazione del giudicato: la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza e, in caso di condanna, il giudicato si forma solo quando è definita anche la quantificazione della pena; pertanto la sentenza non può essere corretto aritmeticamente da Cassazione se resta controversa la determinazione della pena.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 25/05/2021

    Corte cost., sent. n. 140 del 25/05/2021

    Giurisprudenza richiamata a supporto dell'applicazione della sospensione dei termini processuali in periodo COVID e del relativo effetto sul termine di prescrizione.

  • Sez. U., sentenza n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021, Sanna, Rv. 280432)

    Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432

    Richiamata come precedente inerente alla contabilizzazione della sospensione dei termini processuali per la pandemia e al suo impatto sui termini di prescrizione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    art. 624, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità, quando la responsabilità penale in relazione a determinati reati non è stata impugnata; la Corte ha dichiarato irrevocabile la sentenza sulla colpevolezza per le condotte residue non contestate in fatto.

Massime di principio

  • Se, durante il decorso dell'impugnazione, interviene la prescrizione per alcune condotte, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa a quelle condotte e dichiararne l'estinzione.
  • Quando la Corte d'appello modifica l'aumento per continuazione ma lascia immutata la pena complessiva, la Cassazione non può semplicemente correggere aritmeticamente la pena: se la quantificazione della pena risulta controversa, la determinazione definitiva della pena richiede il rinvio al giudice di merito.
  • La sospensione dei termini processuali stabilita per l'emergenza COVID-19 va conteggiata nel calcolo della prescrizione; occorre aggiungere i giorni di sospensione previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza al termine normalmente decorso.
  • Se la responsabilità penale in relazione a precise condotte non è stata oggetto di impugnazione, la parte relativa alla colpevolezza diventa irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p., anche se resta da definire la misura della pena.
  • In presenza di errori apparenti nella motivazione o nel calcolo della pena da parte del giudice d'appello, la Cassazione valuta se può correggere direttamente l'errore o se, invece, è necessario rinviare per un nuovo giudizio di fatto e di diritto sulla determinazione della pena.

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