Corte di giustizia, Sentenza C-572/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2022. — CC contro VO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen. — Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 61, lettera a) – Competenza generale – Principio della perpetuatio iurisdictionis – Trasferimento, nel corso del procedimento, della residenza abituale di un minore da uno Stato membro dell’Unione europea verso uno Stato terzo parte della convenzione dell’Aia del 1996. — Causa C-572/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regolamento Bruxelles II nel senso che la competenza del giudice dello Stato membro, inizialmente radicata sulla residenza abituale del minore al momento dell’adizione, non si conserva se, durante il processo, il minore trasferisce lecitamente la residenza abituale in uno Stato terzo parte della Convenzione dell’Aia del 1996. Il rapporto tra regolamento e convenzione internazionale impone di dare prevalenza a quest’ultima in tale situazione. La pronuncia chiarisce così il limite della perpetuatio iurisdictionis in materia di responsabilità genitoriale quando entra in gioco un trasferimento verso un Paese terzo convenzionato.
Competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale dopo il trasferimento lecito della residenza abituale del minore da uno Stato membro a uno Stato terzo parte della Convenzione dell’Aia del 1996.
La questione giuridica
Se il giudice di uno Stato membro conservi la competenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 quando, nel corso del procedimento, il minore trasferisce lecitamente la propria residenza abituale da uno Stato membro a uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione dell’Aia del 1996, tenuto conto del rapporto con l’articolo 61, lettera a), del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Quando la residenza abituale del minore viene lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, da uno Stato membro a uno Stato terzo che è parte della Convenzione dell’Aia del 1996, il giudice dello Stato membro adito non conserva la competenza fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003: per effetto del combinato disposto con l’articolo 61, lettera a), la competenza passa alle regole della Convenzione dell’Aia del 1996 e il principio di perpetuatio iurisdictionis non opera in tale ipotesi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 8, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 61, lettere a) e b), regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 60 regolamento (CE) n. 2201/2003
- Convenzione dell’Aia del 1996
- Articolo 5, paragrafo 2, Convenzione dell’Aia del 1996
- Articolo 52, paragrafi 2-4, Convenzione dell’Aia del 1996
- Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Competenza in materia di responsabilità genitoriale dopo il trasferimento della residenza abituale del minore
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Högsta domstolen svedese in una controversia tra i genitori di un minore sull’affidamento. Il punto centrale è stabilire se il giudice di uno Stato membro mantenga la competenza, già radicata ai sensi del regolamento n. 2201/2003, quando il minore trasferisce la residenza abituale in corso di causa in uno Stato terzo che aderisce alla Convenzione dell’Aia del 1996.
Fatti e procedimento principale
Il minore M era nato in Svezia e vi aveva sempre vissuto fino all’ottobre 2019. Da quel momento aveva iniziato a frequentare un collegio in روسيا, e il padre aveva poi adito un giudice svedese chiedendo l’affidamento esclusivo e la fissazione della residenza abituale del figlio presso di sé in Svezia. La madre aveva eccepito il difetto di competenza dei giudici svedesi, sostenendo che la residenza abituale del minore fosse ormai in Russia. I giudici svedesi di merito avevano ritenuto competente il giudice nazionale sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se la competenza fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 permanga quando, durante il procedimento, il minore trasferisce la propria residenza abituale in uno Stato terzo parte della Convenzione dell’Aia del 1996, e quale sia l’incidenza dell’articolo 61, lettera a), del regolamento.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale alla data dell’adizione;
- l’articolo 61, lettera a), del medesimo regolamento, relativo ai rapporti con la Convenzione dell’Aia del 1996;
- la Convenzione dell’Aia del 1996, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 52, paragrafi 2-4;
- i considerando 12 e 33 del regolamento, che richiamano il criterio di vicinanza e l’interesse superiore del minore.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 esprime il principio della perpetuatio iurisdictionis: il giudice adito conserva, in linea di principio, la competenza anche se la residenza abituale del minore cambia nel corso del procedimento. Precisa inoltre che tale regola non si limita ai soli rapporti tra Stati membri, ma può operare anche in controversie che coinvolgono uno Stato terzo.
Tuttavia, la Corte osserva che l’articolo 61, lettera a), disciplina specificamente i rapporti tra il regolamento e la Convenzione dell’Aia del 1996. Dal suo tenore letterale e dal suo contesto emerge che, se il minore ha la residenza abituale in uno Stato membro, si applica il regolamento; se invece, nel corso del procedimento, la residenza abituale viene trasferita in uno Stato terzo parte della Convenzione, la competenza non resta ancorata all’articolo 8, paragrafo 1, ma è disciplinata dalla Convenzione stessa.
La Corte valorizza anche il fatto che l’articolo 61, lettera a), non contiene la stessa precisazione temporale dell’articolo 8, paragrafo 1, e collega tale differenza alla volontà del legislatore dell’Unione di non pregiudicare la Convenzione dell’Aia del 1996. In particolare, l’articolo 5, paragrafo 2, di tale Convenzione attribuisce competenza alle autorità dello Stato della nuova residenza abituale in caso di trasferimento lecito, mentre l’articolo 52, paragrafo 3, impedisce che convenzioni tra alcuni Stati contraenti interferiscano con l’applicazione della Convenzione nei rapporti con gli altri Stati contraenti.
La Corte sottolinea che mantenere la competenza del giudice dello Stato membro nonostante il trasferimento lecito del minore in uno Stato terzo parte della Convenzione porterebbe gli Stati membri ad agire in violazione dei loro obblighi internazionali. Esclude inoltre che tale soluzione comprometta di per sé l’interesse superiore del minore, che resta tutelato nell’ambito della Convenzione dell’Aia del 1996.
Decisione della Corte
La Corte conclude che il giudice di uno Stato membro, investito della controversia in materia di responsabilità genitoriale, non conserva la competenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 quando la residenza abituale del minore è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, in uno Stato terzo parte della Convenzione dell’Aia del 1996.
Principio affermato
La perpetuatio iurisdictionis di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 cede, nei rapporti con la Convenzione dell’Aia del 1996, quando il minore trasferisce lecitamente la propria residenza abituale in uno Stato terzo contraente: in tal caso la competenza non resta allo Stato membro adito, ma si determina secondo la Convenzione.
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