Cassazione Penale, Sentenza n. 6608/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondata la doglianza: dall'accesso agli atti risultava che il difensore aveva depositato il 24/02/2023 la nomina e l'elezione di domicilio, quindi l'affermazione della Corte d'appello sull'inammissibilità era errata. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente sosteneva di avere invece trasmesso, mediante PEC il 24/02/2023, nomina del difensore ed elezione di domicilio datata 7/02/2023, con relativa ricevuta di consegna e accettazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
La norma richiede la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Cassazione ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto dal tempestivo deposito effettuato il 24/02/2023, per cui l'appello non era inammissibile.
art. 640 cod. pen.
Norma penale relativa al reato (truffa) per il quale il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Cuneo; citata come titolo della condanna confermata dalla Corte d'appello.
decreto-legge 150/2002
Riferimento all'entrata in vigore delle modifiche procedurali invocate dalla Corte territoriale nel motivare la presunta inammissibilità; la Cassazione ha valutato che, nonostante il riferimento temporale, il deposito tramite PEC rende soddisfatto il requisito formale.
Massime di principio
- Il deposito documentale dell'elezione di domicilio anche se avvenuto contestualmente o immediatamente dopo l'atto di impugnazione è valido se tempestivamente effettuato e documentalmente provabile (es. PEC + ricevuta).
- La Corte d'appello deve verificare gli atti e gli elementi depositati tramite accesso agli atti prima di dichiarare l'inammissibilità di un'impugnazione per vizi formali.
- La prova di avvenuta trasmissione tramite PEC e relativa ricevuta costituisce idonea prova del tempestivo deposito della nomina del difensore e dell'elezione di domicilio.
- Difformità o ritardi formali non sempre comportano l'inammissibilità dell'impugnazione se il vizio è sanato tempestivamente e non pregiudica il diritto di difesa o la regolarità del procedimento.
- In caso di erronea dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice di merito la Cassazione può annullare il provvedimento; l'ulteriore corso può richiedere il rinvio o la semplice trasmissione per prosecuzione del procedimento secondo le indicazioni della Cassazione.
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