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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17410/2025 del 28/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio in una controversia su avvisi di accertamento relativi a maggiori IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2012. Prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato istanza chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite pendente ai sensi della normativa sopravvenuta, allegando di avere presentato la domanda e di avere pagato quanto dovuto; l'Agenzia ha inoltre disposto lo sgravio degli avvisi impugnati.

La decisione

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria pendente in cassazione, rilevando che ricorrevano i presupposti previsti dalla disciplina applicabile e che la contribuente aveva documentato domanda e pagamento. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, ritenendolo limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non estensibile analogicamente.

Norme richiamate

  • L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5

    definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione

    consente di definire, previa domanda e pagamento, le controversie tributarie pendenti in cassazione che rispettino i requisiti di data del deposito della sentenza, data di notifica del ricorso e assenza di giudicato definitivo; il perfezionamento comporta l'estinzione del giudizio e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    domanda di definizione della lite pendente

    richiamata dalla parte istante quale base della richiesta di estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione richiede la verifica dei presupposti temporali e oggettivi previsti dalla legge, oltre alla presentazione della domanda e al pagamento degli importi dovuti.
  • Il perfezionamento della definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio di legittimità e lascia ferme le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il doppio contributo unificato non è applicabile nei casi di estinzione per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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