Sentenza del 10/01/2020 n. 232 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha notificato un avviso di accertamento originato da indagine finanziaria della Guardia di Finanza, recuperando a tassazione i versamenti sui conti correnti del contribuente (anni contestati tra cui 2015) ritenendoli compensi/ricavi non dichiarati. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo che molte operazioni erano giroconti tra conti a lui o al coniuge riconducibili allo stesso soggetto (spostamenti interni), oltre a fornire giustificazioni parziali (es. riscossione quote condominiali, necessità di liquidità), e ha sollevato vizi relativi alla notifica. Si è dibattuto inoltre sul disconoscimento di costi e sull'onere probatorio per singola movimentazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello in via parziale: ha annullato l'avviso di accertamento nei limiti in cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione l'intero ammontare dei versamenti senza distinguere i giroconti provenienti da altri conti riconducibili al medesimo soggetto o cointestati non oggetto di verifica. Ha ritenuto invece legittimo il recupero a tassazione limitatamente ai versamenti in contanti non giustificati. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 32
i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti ... se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposte o che non hanno rilevanza allo stesso fine
La norma istituisce una presunzione relativa di disponibilità di maggiori redditi desumibili dalle movimentazioni di conto; il contribuente può superarla solo con prova analitica per ciascuna operazione. Tuttavia tale presunzione non si applica alle operazioni di trasferimento interno (giroconti) tra conti riconducibili allo stesso soggetto.
DPR 633/1972 art. 51, comma 2, n. 2
Sono posti come "ricavi o compensi a base delle rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili"
Analogamente ad art.32, rileva ai fini IVA la presunzione relativa dai movimenti bancari; essa investe i prelevamenti e i versamenti non giustificati, salvo che si tratti di spostamenti interni tra conti della medesima titolarità.
DPR 917/1986 art. 109, comma 4
In caso di disconoscimento di costi l'Amministrazione può disconoscere oneri; spetta al contribuente provare l'esistenza e la deducibilità dei costi mediante elementi certi e precisi.
DPR 633/1972 artt. 54 e 55
Norme richiamate in materia di accertamenti bancari: nell'ambito di controlli bancari il contribuente deve dimostrare che le singole movimentazioni non sono riferibili all'attività imponibile.
Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 19.10.2006
Riafferma la legittimità della presunzione di cui all'art.32 D.P.R. 600/73, in combinazione con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, salvo i limiti di costituzionalità successivamente precisati.
Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2014
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'estensione della presunzione di cui all'art.32, nella parte in cui la estendeva ai professionisti: questo limita l'applicazione automatica della presunzione per certe categorie e rende più stringente l'onere probatorio dell'Amministrazione in alcuni casi.
Cassazione civile, sentenza n. 9657/2017
Ha stabilito che i giroconti tra conti riconducibili allo stesso soggetto (o cointestati) costituiscono semplici spostamenti interni di ricchezza e, se provati, non sono imponibili; pertanto la presunzione di disponibilità non è applicabile a tali operazioni.
Massime di principio
- La presunzione derivante dalle risultanze bancarie (art.32 DPR 600/73 e art.51 DPR 633/72) inverte l'onere della prova: il contribuente deve dimostrare con prove analitiche, operazione per operazione, che i movimenti non sono imponibili.
- I giroconti/bonifici tra conti riconducibili allo stesso soggetto o cointestati costituiscono spostamenti interni e, se documentati, non possono essere recuperati a tassazione come reddito o compenso.
- L'Amministrazione può legittimamente tassare i versamenti in contanti non giustificati; però non può estendere il recupero a trasferimenti interni non verificati o non provati come riconducibili a terzi.
- Nelle verifiche bancarie il contribuente deve fornire elementi certi e precisi (es. perizia, documentazione delle origini dei fondi, conti non oggetto di verifica) per superare la presunzione; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- La prova della corretta notifica degli atti incide sui termini di impugnazione: la mancata dimostrazione dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito può far decorrere diversamente i termini e consentire il gravame tardivo.
- In situazioni complesse (rapporti familiari, fondi condominiali, ruoli amministrativi) è utile documentare con atti contabili separati e riconciliazioni conto per conto per distinguere versamenti rilevanti da spostamenti interni.
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