Cassazione Civile, Ordinanza n. 10325/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex socia)
La controversia
La controversia nasce dal recesso di una socia da una società in origine in accomandita semplice, poi trasformata in s.r.l. Dopo la trasformazione e l’iscrizione della relativa decisione nel registro delle imprese, la socia ha comunicato il recesso e ha chiesto la liquidazione della propria quota. Su sua istanza il Tribunale di Salerno aveva emesso decreto ingiuntivo per il credito da liquidazione quota. La società ha proposto opposizione eccependo l’incompetenza del Tribunale ordinario e sostenendo la competenza della sezione specializzata in materia di impresa di Napoli. Il Tribunale ha accolto l’eccezione, ritenendo che il diritto alla liquidazione fosse sorto nell’ambito della trasformazione già consolidata. Con il ricorso per regolamento di competenza, la socia ha dedotto: 1) erronea applicazione dell’art. 2500 c.c., perché dal recesso era cessata la sua qualità di socia e quindi il suo credito alla liquidazione non integrava più una controversia societaria; 2) violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003, poiché la lite non era tra soci o relativa a rapporti societari, ma tra ex socia e società trasformata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che la domanda riguardava un mero diritto di credito alla liquidazione della quota conseguente al recesso, non una controversia avente ad oggetto rapporti societari o partecipazioni sociali ai fini della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Il recesso da società di persone è atto unilaterale recettizio e la liquidazione della quota è un effetto legale, non una condizione sospensiva del recesso; con la comunicazione del recesso il socio perde lo status socii e il diritto agli utili, sicché non residua un rapporto societario idoneo ad attrarre la causa alla competenza del tribunale delle imprese. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno. Le spese sono state rinviate alla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 2500 c.c.
La trasformazione societaria non è stata ritenuta decisiva per attrarre la controversia alla competenza specializzata, poiché l’oggetto dell’azione era il credito da liquidazione della quota conseguente al recesso.
art. 3, commi 2, lett. b), e 3, d.lgs. n. 168/2003
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sussiste solo per controversie che abbiano un legame diretto con rapporti societari e partecipazioni sociali; il criterio rilevante è quello del petitum sostanziale, desumibile soprattutto dalla causa petendi.
art. 2500, comma 3, c.c.
L’iscrizione della decisione di trasformazione nel registro delle imprese consolida la trasformazione, ma nel caso concreto ciò non ha mutato la natura della pretesa azionata, che restava un credito alla liquidazione quota.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa va individuata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi: occorre un collegamento diretto della controversia con rapporti societari o partecipazioni sociali.
- Quando l’azione mira al pagamento della liquidazione della quota conseguente al recesso, la lite ha natura di controversia creditoria e non necessariamente societaria, se il recedente ha già perso lo status di socio.
- Il recesso da una società di persone è atto unilaterale recettizio e produce immediatamente la perdita dello status socii; la liquidazione della quota è un effetto legale del recesso, non un presupposto sospensivo dello stesso.
- La trasformazione della società non basta, di per sé, a spostare la competenza al tribunale delle imprese se la domanda giudiziale riguarda soltanto un credito già sorto in capo a un ex socio.
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