Cassazione Civile, Ordinanza n. 29650/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IVA per l'anno 2009, contestando alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva annullato l'atto; la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo che fosse l'Ufficio a dover provare la fittizietà delle operazioni e che non bastasse il richiamo a elementi non prodotti in giudizio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento e sul contenuto degli atti tributari, sostenendo che l'atto impositivo riportasse già gli elementi delle verifiche e che il pvc fosse agli atti; (2) violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Amministrazione la prova del carattere fittizio delle operazioni, anche sul piano soggettivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riproduceva il contenuto dell'avviso di accertamento né indicava compiutamente tempi e modalità di produzione del pvc; ha inoltre rilevato che la doglianza, ove correttamente proposta, avrebbe dovuto essere incanalata nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo e non nella violazione di legge. Ha poi rigettato il secondo motivo, riaffermando il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo la diligenza media, che l'operazione si inseriva in una frode o evasione IVA, prova che può essere data anche per presunzioni. La Corte ha ritenuto che la CTR si fosse attenuta a tali principi, osservando che l'Ufficio non aveva dimostrato a monte gli elementi idonei a fondare le presunzioni di inesistenza delle operazioni. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1972
richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme all'art. 42 d.P.R. 600/1972 come base normativa della motivazione dell'atto impositivo
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato quale norma sul contenuto/motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato quale disposizione generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
la Corte precisa che la doglianza, così formulata, non era correttamente veicolata con i vizi di violazione di legge o processuale, ma semmai con il n. 5
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
indicato come il corretto paradigma per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di contraddittorio
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato sul diritto alla detrazione IVA; nei casi di operazioni inesistenti tale diritto è escluso se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per affermare che la prova dell'inesistenza e della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche mediante presunzioni
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: nelle operazioni soggettivamente inesistenti grava sull'Amministrazione la prova della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che presuppone il contenuto di un atto impositivo o di un documento processuale deve essere sorretta da specifica riproduzione del relativo contenuto e dall'indicazione puntuale della sua produzione in atti; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Se si lamenta che il giudice di merito abbia omesso di esaminare un documento o un fatto decisivo, il vizio va dedotto, di regola, come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non come mera violazione di legge.
- In materia di IVA, nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione che contesti la detrazione deve provare, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode o evasione.
- La prova della partecipazione consapevole o della conoscibilità della frode può essere desunta da un quadro indiziario complessivo, non essendo necessario un unico elemento diretto di prova.
- Una volta che l'Amministrazione abbia dimostrato l'oggettiva inesistenza dell'operazione, incombe sul contribuente la prova dell'effettività dell'operazione contestata; tuttavia, la sola fattura o la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a dimostrare la realtà dell'operazione fittizia.
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