Cassazione Civile, Ordinanza n. 17667/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Il condominio impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di un'intimazione di pagamento notificata nel 2015 sulla base di due cartelle: una del 2005 relativa a TARSU/TIA e una del 2012 relativa a IRES. Con i primi due motivi denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente/criptica ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360 c.p.c. Il terzo motivo censurava la statuizione sulla prescrizione, sostenendo che il credito da tributi locali fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale, senza possibilità di conversione in decennale in assenza di titolo giudiziale definitivo. Con il quarto e il quinto motivo sosteneva che la sospensione semestrale prevista dalla legge 147/2013 non si applicasse alla cartella di pagamento o, comunque, non impedisse la maturazione della prescrizione. L'agente della riscossione resisteva con controricorso, ma la Corte ne dichiarava l'inammissibilità per invalidità della procura speciale conferita a difensore del libero foro in mancanza dei presupposti legali per derogare al patrocinio dell'Avvocatura erariale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'agente della riscossione per difetto di valida procura. Ha poi rigettato i primi due motivi del ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR avesse una motivazione sufficiente, non apparente né mancante, e che quindi non sussistesse la nullità denunciata. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il credito relativo alla cartella del 24 ottobre 2005, trattandosi di tributo locale periodico, era soggetto a prescrizione quinquennale e risultava già estinto alla data dell'intimazione del 2015; ha inoltre escluso la conversione del termine breve in quello decennale in assenza di titolo giudiziale definitivo. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del condominio limitatamente al credito fondato sulla cartella del 24 ottobre 2005; spese di merito compensate, spese del giudizio di legittimità poste a carico dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la motivazione della sentenza deve esplicitare, sia pure sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la nullità sussiste solo se la motivazione è mancante o meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per mancanza assoluta o apparenza della motivazione, non la semplice insufficienza argomentativa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.
art. 111 Cost.
L'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale è violato solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la violazione integra nullità quando il percorso argomentativo non sia percepibile.
art. 2948 n. 4 c.c.
I crediti per prestazioni periodiche o di durata, come i tributi locali in questione, sono soggetti a prescrizione quinquennale.
art. 2953 c.c.
La conversione della prescrizione breve in decennale non opera per la sola mancata impugnazione di atti di riscossione; richiede un titolo giudiziale definitivo.
art. 2936 c.c.
La durata della prescrizione non è materia disponibile dalle parti; il giudice deve individuare d'ufficio il corretto termine legale applicabile.
art. 1, commi 618-623, L. 147/2013
La Corte d'appello aveva applicato la sospensione semestrale della prescrizione; la Corte di cassazione ha ritenuto assorbito il tema rispetto alla cartella già prescritta per il decorso del termine quinquennale.
art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973
È richiamato in appello per la notificazione dell'intimazione a mezzo posta con raccomandata A/R.
art. 25 d.P.R. 602/1973
Norma evocata nel motivo sulla prescrizione e sulla disciplina della riscossione mediante ruolo.
art. 1, commi 701, L. 147/2013
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle entrate locali e della riscossione.
art. 1, commi 161-163, L. 296/2006
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione ai termini di accertamento e riscossione dei tributi locali.
art. 2946 c.c.
Norma evocata per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale, poi esclusa dalla Corte per il credito in esame.
art. 2220 c.c.
Norma richiamata dalla parte ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma non decisiva nel ragionamento della Corte.
art. 22 d.P.R. 600/1973
Norma richiamata nel quinto motivo, senza incidenza sulla decisione finale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia inesistente, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta dedurre che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., la critica alla motivazione non può tradursi in una censura di mera insufficienza argomentativa, essendo denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Per i crediti da tributi locali aventi natura periodica o di durata si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., salvo un diverso titolo o una disciplina speciale espressamente applicabile.
- La mancata opposizione a una cartella o ad altri atti della riscossione non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.; tale conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.
- L'individuazione del corretto termine di prescrizione spetta al giudice, trattandosi di elemento normativo della fattispecie, e non può essere rimessa alla disponibilità delle parti.
- La sospensione dei termini di prescrizione eventualmente prevista da una disciplina speciale opera solo nei limiti oggettivi stabiliti dalla legge e non consente di applicare un termine prescrizionale diverso da quello effettivamente previsto per il credito.
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