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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40190/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 18/05/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 678, comma 1-ter c.p.p. depositata dal difensore mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 583 c.p.p., proposta avverso l'ordinanza del 10/03/2021 con la quale il Tribunale aveva applicato provvisoriamente la detenzione domiciliare (art. 47-ter, lett. d) L. 354/1975) e rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato l'inammissibilità rilevando che il ricorso non era stato inviato alla PEC indicata dall'art. 24 d.l. 137/2020 (comma 4 e segg.) e non era provvisto di firma digitale come previsto dal comma 6-sexies del medesimo articolo. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la disciplina emergenziale non ha abrogato le norme generali sulle modalità di deposito delle impugnazioni (tra cui l'art. 583 c.p.p.) e che, dunque, il deposito a mezzo raccomandata resta valido.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso. Ha ritenuto che la disciplina emergenziale introdotta dal d.l. n. 137/2020 non ha espressamente derogato le regole generali (artt. 581, 582 e 583 c.p.p.) relative alle modalità di deposito delle impugnazioni; la procedura telematica prevista dall'art. 24 è aggiuntiva e non ha imposto, a pena di inammissibilità, l'esclusiva utilizzazione della PEC o della firma digitale. Ne consegue che il ricorso depositato a mezzo raccomandata poteva essere validamente considerato e la dichiarazione di inammissibilità per la mancata trasmissione via PEC o per l'assenza di firma digitale è illegittima.

Norme richiamate

  • art. 583 cod. proc. pen.

    le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582, comma 1

    La Corte ha ritenuto che l'art. 583 resti applicabile e che le modalità ivi previste (tra cui la raccomandata) siano ancora valide; la disciplina emergenziale non ha abrogato espressamente queste modalità.

  • art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    La Corte ha interpretato l'art. 24 come normativa che introduce modalità telematiche ulteriori e semplificate per il deposito degli atti in emergenza, ma non come norma che abroga o rende esclusivi gli strumenti tradizionali. In particolare non risulta che l'art. 24 preveda l'obbligatorietà della PEC o della firma digitale a pena di inammissibilità delle impugnazioni, e il comma 6-bis richiama espressamente l'applicazione degli artt. 581, 582 e 583 c.p.p.

  • art. 678 c.p.p. (comma 1-ter)

    Riferimento alla tipologia di opposizione proposta; la Corte ha affrontato la questione procedurale relativa alla forma e al mezzo di deposito di tale impugnazione.

  • artt. 581 e 582 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla Corte come parte del quadro normativo generale sulle modalità di deposito e notificazione degli atti: non sono stati ritenuti derogati dalla normativa emergenziale.

Massime di principio

  • La normativa emergenziale che introduce modalità telematiche non elimina automaticamente le modalità tradizionali di deposito salvo espressa disposizione normativa.
  • Prima di dichiarare inammissibile un atto per mancanza di invio via PEC o di firma digitale, il giudice deve verificare se la norma emergenziale abbia effettivamente imposto tali requisiti a pena di inammissibilità; in mancanza di espressa disposizione, persistono le modalità previste dagli artt. 581-583 c.p.p.
  • Per ridurre il rischio di inammissibilità, quando si utilizza la procedura telematica accertare la presenza della firma digitale e l'invio alla PEC indicata; in mancanza di certezza, effettuare anche il deposito secondo le modalità tradizionali (ad es. raccomandata) e conservare le relative prove di spedizione.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile un atto per vizi formali collegati alle nuove modalità telematiche, è possibile impugnare la decisione sostenendo la mancata abrogazione delle norme ordinarie e l'interpretazione restrittiva della norma emergenziale.
  • Negoziare difese procedurali doppie: usare sia gli strumenti telematici previsti dall'art. 24 d.l. 137/2020 sia le modalità di cui all'art. 583 c.p.p. quando sono in gioco impugnazioni rilevanti o termini perentori.

Testo integrale

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