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Sentenza

Sentenza n. 8896/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n.194 del 13 ottobre 2022 – Lazio”, resi noti in data 23/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui escludono l’odierna ricorrente dall’accesso alle successive prove scritte; 2) nonché dell’avviso n. 32943 del 24/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lazio, Direzione generale – Ufficio V, avente ad oggetto “Concorso Dirigenti Scolastici - DDG prot. n. 2788 del 18/12/2023 – prova preselettiva – esiti”, con il quale è stata resa nota la soglia di sufficienza e gli ammessi alle prove scritte; 3) nonché dell’avviso n. 38692 del 18/06/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lazio, Direzione generale, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022 n. 194 Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta – Regione Lazio”, con il quale è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alle prove scritte; 4) nonché dei predetti esiti nella parte in cui riconoscono alla ricorrente il punteggio insufficiente ai fini dell’accesso alla successiva prova scritta; 5) nonché delle modalità di svolgimento della prova preselettiva, svoltasi in data 23/05/2024, nella parte in cui non sono state assegnate le misure compensative in favore dell’odierna ricorrente, in quanto docente con disabilità accertata; 6) nonché di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova preselettiva, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dalla ricorrente e nonché nella parte in cui hanno impedito alla stessa ricorrente di beneficiare delle misure aggiuntive; 7) nonché ove occorra dell’avviso prot. n. 0100797 avente data 3 luglio 2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui prevede le sessioni suppletiva del Concorso di cui al prot. n. 2788 del 18.12.2023. 8) di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi in via gradata e pertanto: 9) il bando di concorso di cui al prot. n. 2788/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, ivi comprese tutte le tabelle e gli allegati, nella parte in cui è prevista la soglia di sufficienza diversa da regione in regione in base al numero dei partecipanti, nonché laddove non considera sufficiente il punteggio dell’odierna ricorrente ed omette di rendere nota la banca data da cui sono stati individuati i quiz oggetto della prova preselettiva, nonché per le altre ragioni articolate in via gradata nei successivi motivi di diritto. 10) dei quiz somministrati in data 23/05/2024 e della rispettiva banca dati ai fini dello svolgimento della prova preselettiva del concorso ad oggetto; 11) nonché, ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, in particolare: del regolamento n. 194/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ivi compresi gli allegati e le rispettive tabelle; 12) nonché degli atti di formazione del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresa l’eventuale vidimazione e somministrazione nonché formulazione dei quiz concernenti la prova preselettiva; 13) di tutti gli atti concernenti il procedimento di formazione, somministrazione e convalida dei quiz. 14) degli eventuali atti, dal protocollo sconosciuto, di insediamento, riunione e deliberazione del Comitato tecnico scientifico nei limiti dell’interesse; 15) di ogni eventuale decisione, dal protocollo sconosciuto, della Commissione esaminatrice in riferimento alla posizione della ricorrente. 16) di tutti i quiz formulati per la prova preselettiva ivi compresi quelli somministrati alla parte istante ed ivi compresa la banca dati dei quiz. 17) dell’avviso n. 62313/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto il calendario “Concorso per titolo ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali-ai sensi del DM n. 13 ottobre 2022 n. 194 calendario prova preselettiva”. 18) delle istruzioni dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva e se intese in senso lesivo per la parte ricorrente; 19) dell’avviso n. 5914/2024 a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto la costituzione delle Commissioni giudicatrici. 20) ove occorra dell’avviso n. 290/2024 avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice da parte dell’USR Lazio. 21) nonché di ogni eventuale rettifica degli esiti, della Commissione, del Comitato tecnico scientifico ed anche dei quiz, ove esistente e dal protocollo non conosciuto, e se intesa in senso lesivo. 22) di qualunque atto o delibera o provvedimento anche non conosciuto che abbia disposto l’incarico a soggetti esterni, ivi compreso il Cineca, per la formulazione dei quiz da somministrare alla candidata; ed ove occorra, se lesivo e rilevante, la comunicazione, dal protocollo sconosciuto, tramite cui il Ministero ha comunicato la consegna dei test preselettivi da parte del Cineca. 23) nonché dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; 24) nonché ove occorra di tutti gli avvisi concernenti lo svolgimento delle prove, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi i provvedimenti ed i verbali di formazione e valutazione della Commissione giudicatrice; 25) di ogni altro avviso riferito alla procedura ad oggetto, anche non conosciuto, se inteso in senso escludente per la parte istante; nonché di ogni eventuale altro atto, esito o provvedimento di esclusione anche redatto in formato digitale ed informatico nella parte in cui è prevista l’esclusione della ricorrente dalle prove scritte in ragione del punteggio conseguito. 26) degli elenchi di abbinamento dei candidati in riferimento alla sede di svolgimento delle prove preselettive e scritte; 27) della batteria di quiz e della banca dati, ivi compresi i Quadri di riferimento pubblicati per lo svolgimento della prova preselettiva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2\10\2024 : dei documenti, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, consegnati tramite pec, di cui al prot. n. -OMISSIS-, in parziale riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dall’odierna ricorrente, come meglio elencati in atti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11\12\2024 : del calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 02/10/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30/10/2024, del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, con ingiusta esclusione dell’odierna ricorrente e degli altri atti – verbali, quadri, istruzioni e quant’altro meglio elencato – relativi allo svolgimento delle prove. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7\4\2025 : dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nella regione Lazio, pubblicato con decreto prot. n. 11525 del 06/02/2025, a firma del USR Lazio, ivi compresi i relativi allegati; 2) nonché della convocazione dei candidati alla prova orale nella regione Lazio di cui al prot. n. 20950 del 05/03/2025, a firma dell’USR Lazio, ivi compresi i relativi allegati; 3) nonché degli esiti della prova orale del giorno 01/04/2025 per la regione Lazio, di cui al prot. n. 28852 del 02/04/2025, a firma dell’USR Lazio, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso lesivo; 4) nonché degli esiti della prova orale del giorno 02/04/2025 per la regione Lazio, di cui al prot. n. 29086 del 03/04/2025, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso lesivo e gli altri atti inerenti lo svolgimento delle prove come meglio elencati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11\6\2025 : 1) del provvedimento n. -OMISSIS- a firma del Ministero del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto il responso all’istanza di accesso agli atti e contenente la banca dati della prova preselettiva, i verbali di validazione dei quiz della prova preselettiva e la trasmissione della formulazione dei quadri di riferimento da parte del CTS; 2) nonché ove occorra di tutti i provvedimenti consegnati a seguito dell’istanza di accesso; 3) nonché delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell’USR Lazio, con decreto n. 490 del 17/04/2025, a firma dell’USR Lazio, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui non compare l’odierna istante; 4) nonché di ogni eventuale rettifica alle graduatorie di merito, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati; 5) nonché dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistente e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non compare la ricorrente in riferimento alla regione di interesse

Giustizia amministrativa202407562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici nella Regione Lazio e successivi atti della procedura, inclusi gli elenchi degli ammessi, il calendario delle prove, gli atti relativi ai quiz, gli esiti delle prove successive e le graduatorie di merito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, docente di ruolo con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, aveva partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, segnalando la propria condizione e chiedendo le misure compensative o di adattamento previste dal bando e dalla normativa. Dopo avere sostenuto il 23 maggio 2024 la prova preselettiva, composta da cinquanta quesiti a risposta multipla, aveva conseguito un punteggio inferiore alla soglia di 37/50 stabilita per la Regione Lazio ed era stata esclusa dalle prove scritte. Con il ricorso introduttivo ha contestato, in particolare, l'omessa adozione delle misure compensative nonostante la disabilità documentata, sostenendo che tale omissione avesse inciso determinativamente sulla prestazione e sull'esito della prova. Ha inoltre dedotto la pubblicazione tardiva e inadeguata dei quadri di riferimento, la mancata pubblicazione della banca dati dei quesiti, l'indeterminatezza dell'iter di predisposizione, validazione e approvazione dei quiz, l'erroneità o ambiguità di alcuni quesiti e l'illegittimità della soglia di sufficienza differenziata su base regionale. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'ammissione alle prove scritte oppure, in subordine, la rinnovazione della prova con le misure compensative dovute, formulando anche istanze cautelari e istruttorie. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti sopravvenuti relativi all'accesso agli atti, alle prove scritte e orali, agli elenchi degli ammessi e alle graduatorie di merito. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto un'istruttoria sulle modalità con cui la candidata aveva sostenuto la prova; la domanda cautelare è stata respinta e la ricorrente ha rinunciato alla decisione sull'istanza di ostensione. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, prendendo atto dell'inequivoca dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha affermato che l'interesse a ricorrere e la relativa azione sono pienamente disponibili dalla parte e che, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse; in tal caso il giudice deve prenderne atto e non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla valutazione della parte. Le questioni di merito non sono state quindi decise. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità delle questioni trattate, dell'approfondimento svolto nella precedente fase cautelare e dell'assenza di rilevanti attività difensive successive da parte dei resistenti.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La ricorrente aveva rinunciato alla decisione sull'istanza di ostensione dei documenti proposta nel corso del giudizio; il profilo non è stato comunque oggetto della decisione finale di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere e la relativa azione sono disponibili dalla parte ricorrente; la dichiarazione inequivoca di sopravvenuta carenza d'interesse, resa fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla valutazione della parte sulla persistenza dell'interesse processuale.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse determina l'improcedibilità anche di un giudizio articolato in ricorso introduttivo e motivi aggiunti, qualora l'interesse alla decisione venga meno con riferimento alla controversia nel suo complesso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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