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Sentenza

Sentenza n. 802/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 111/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 25/02/2025.

Giustizia amministrativa202501958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 111/2025 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 111/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 25 febbraio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 3 novembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da insediarsi e operare entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di una decisione passata in giudicato, la decorrenza del termine dilatorio eventualmente previsto per l'esecuzione e la perdurante inadempienza dell'amministrazione obbligata.
  • In presenza di un giudicato ineseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare gli adempimenti necessari entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione parziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La soccombenza dell'amministrazione nell'azione di ottemperanza comporta la condanna alle spese del giudizio, anche considerando l'importo dovuto e la limitata attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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