Ordinanza n. 1875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale e gli atti connessi
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Calabria relativa al decreto con cui l’USR Calabria, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2022, l’aveva esclusa dalla procedura concorsuale indetta nel 2016 per le classi A049/A048. La parte sosteneva di essere stata inizialmente esclusa per mancanza del titolo di abilitazione, ma di essere stata ammessa con riserva in forza di una pronuncia del TAR Lazio, di avere superato la procedura e di essere stata immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato privo di clausole sospensive o risolutive. Deduceva, tra l’altro, violazione delle norme costituzionali, della disciplina sul procedimento amministrativo e sull’autotutela, della direttiva 1999/70/CE, dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Contestava inoltre la mancata corrispondenza tra la comunicazione di avvio del procedimento, riferita al depennamento dalla graduatoria di merito, e il provvedimento finale, che aveva disposto l’esclusione. Rilevava infine che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2022 era stata pronunciata inter alios, mentre la sentenza del TAR Lazio n. 10889/2017, favorevole alla parte, era stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7217/2018 con rinvio al primo giudice per difetto di contraddittorio, senza che dagli atti risultasse se il giudizio fosse stato riassunto e quale ne fosse stato l’esito.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello e ha disposto un approfondimento istruttorio. Ha rilevato la necessità di chiarire: l’effettiva rilevanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2022, resa in un giudizio al quale l’appellante non aveva partecipato; l’eventuale riassunzione e gli esiti del giudizio originario concluso con la sentenza del TAR Lazio n. 10889/2017 e poi rinviato; il contenuto del contratto di lavoro e del provvedimento di immissione in ruolo, non risultando che fossero condizionati all’esito dei giudizi; nonché l’applicabilità alla posizione dell’appellante della sanatoria prevista dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. Ha ordinato a entrambe le parti di depositare apposite memorie sui punti indicati e al Ministero di produrre anche il contratto e il provvedimento di nomina, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva e la causa è stata rinviata al 23 giugno 2026.
Norme richiamate
artt. 2, 3 e 97 Cost.
Richiamati dall’appellante a sostegno delle censure relative ai principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
artt. 2, 3, 7, 10-bis, 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990
Richiamati per contestare il procedimento di esclusione, la mancata corrispondenza tra avvio e conclusione del procedimento, i vizi dell’atto e l’esercizio del potere di autotutela.
art. 1, comma 136, l. n. 311/2004
Richiamato dall’appellante nel quadro delle censure sulla legittimità dell’intervento amministrativo.
art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 215/2005
Richiamato dall’appellante in relazione alla propria posizione concorsuale.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata dall’appellante a sostegno delle doglianze concernenti la stabilità del rapporto di lavoro.
art. 8 CEDU
Richiamato dall’appellante in relazione alla tutela della vita privata e familiare e dell’affidamento.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Protezione della proprietà
Richiamato dall’appellante in combinato disposto con il principio della preminenza del diritto e della tutela dell’affidamento.
artt. 1175, 1176, 1337, 1338 e 1375 c.c.
Richiamati per i principi di buona fede, correttezza e responsabilità nelle relazioni giuridiche.
art. 10, comma 2, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La sua applicabilità alla posizione dell’appellante è stata ritenuta dubbia e costituisce uno degli oggetti dell’approfondimento istruttorio.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Richiamato anche specificamente per contestare l’illegittimità del decreto impugnato.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un provvedimento amministrativo è fondata sull’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale resa in un diverso giudizio, il giudice deve verificare se il destinatario dell’atto abbia partecipato a quel giudizio e quale sia l’effettiva portata soggettiva e oggettiva della pronuncia richiamata.
- In presenza di una precedente ammissione con riserva a una procedura concorsuale, seguita dal superamento della procedura e dall’immissione in ruolo con contratto privo di clausole sospensive o risolutive, la legittimità dell’esclusione successiva richiede l’accertamento del contenuto degli atti di ammissione, nomina e assunzione e degli eventuali presupposti giudiziali sopravvenuti.
- La comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento conclusivo devono essere verificati anche sotto il profilo della corrispondenza tra l’oggetto preannunciato e la misura concretamente adottata, soprattutto quando l’avvio prospetta il depennamento dalla graduatoria e l’atto finale dispone invece l’esclusione dalla procedura.
- Ai fini della decisione sulla legittimità di un provvedimento di esclusione concorsuale, è necessario acquisire gli elementi documentali relativi agli eventuali giudizi presupposti, alla loro riassunzione e ai relativi esiti, nonché agli atti amministrativi e contrattuali che hanno consolidato la posizione dell’interessato.
- L’eventuale applicazione di una sanatoria normativa sopravvenuta deve essere verificata in concreto con riguardo alla specifica posizione dell’interessato e agli atti amministrativi e giudiziari che ne hanno determinato l’ammissione, la partecipazione e l’immissione in ruolo.
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