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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26608/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società emittente)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un risparmiatore volta a ottenere il pagamento del maggior importo asseritamente dovuto per dodici buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 1984. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una somma inferiore, applicando i criteri di rendimento di cui al d.m. 13 giugno 1986. In appello la società resistente aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i titoli fossero stati emessi prima della privatizzazione dell’azienda autonoma poste. La Corte d'appello ha respinto tali eccezioni e ha confermato l'applicazione dei tassi previsti dal decreto ministeriale del 1986, limitandosi a riformare il capo sulle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 per avere la sentenza omesso di considerare che le variazioni in peius del rendimento dei buoni richiederebbero pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e messa a disposizione delle tabelle, sostenendo anche la necessità di una informazione adeguata al risparmiatore e invocando i principi UE di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e diritto di proprietà; in via subordinata ha chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE; 2) violazione degli artt. 1175, 1335 e 1375 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni da asserito inadempimento degli obblighi informativi; 3) violazione dell’art. 5 l. 2248/1865 all. E per la richiesta di disapplicare il d.m. 13 giugno 1986 per difetto di motivazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e inammissibile il terzo, escludendo sia la necessità del rinvio pregiudiziale sia la possibilità di disapplicare il decreto nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, per i buoni postali fruttiferi sottoscritti nel periodo rilevante, le variazioni del saggio di interesse possono operare anche in senso peggiorativo secondo la disciplina normativa richiamata; ha escluso la rilevanza dei profili di diritto UE prospettati e ha ritenuto non ammissibili le ulteriori censure perché introducevano questioni nuove o comunque non dedotte e trattate nel giudizio di merito. Ha inoltre affermato che il decreto ministeriale del 1986 non era suscettibile di disapplicazione in via incidentale nel modo prospettato, perché direttamente determinativo del rapporto litigioso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    "Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso..."

    La disciplina consente la variazione del rendimento dei buoni postali secondo i decreti ministeriali applicabili ratione temporis; la variazione può incidere anche sui buoni di precedenti serie secondo la normativa successivamente introdotta.

  • art. 1 d.l. 30 settembre 1974, n. 460 conv. in l. 25 novembre 1974, n. 588

    "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto... e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"

    La norma consente variazioni del saggio anche in senso sfavorevole e prevede il meccanismo di conversione dei buoni delle precedenti serie ai soli fini del calcolo degli interessi.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è escluso quando non sussiste un dubbio ragionevole sull'interpretazione della norma europea invocata.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il richiamo al diritto di proprietà non basta a scardinare una disciplina nazionale che realizza un ragionevole bilanciamento con interessi generali e con la tutela del risparmio.

  • artt. 1175, 1335 e 1375 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per fondare un preteso obbligo informativo e il risarcimento del danno; la censura è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una domanda nuova e non autosufficientemente dedotta.

  • art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

    La disapplicazione dell'atto amministrativo è ammessa solo quando la sua legittimità sia da valutare incidentalmente; non quando l'atto sia direttamente determinativo del rapporto controverso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. 13 giugno 1986

    È il decreto applicato per il calcolo del rendimento dei buoni controversi; non viene disapplicato perché direttamente incidente sul rapporto.

Massime di principio

  • In materia di buoni postali fruttiferi, le variazioni del rendimento possono operare secondo i decreti ministeriali previsti dalla disciplina speciale, anche con effetti peggiorativi per le serie precedenti, nei limiti della normativa ratione temporis applicabile.
  • La tutela del risparmiatore non esclude la legittimità di un sistema di variazione dei tassi che realizzi un bilanciamento tra affidamento dell'investitore e contenimento della spesa pubblica, soprattutto quando il prodotto conserva vantaggi strutturali compensativi.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la soluzione della questione di diritto dell'Unione sia già resa chiara dal contesto normativo o non emerga un dubbio ragionevole sull'interpretazione corretta.
  • In cassazione non possono essere introdotte domande o questioni nuove rispetto al thema decidendum del giudizio di merito; il ricorrente deve inoltre rispettare l'onere di autosufficienza indicando dove la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti.
  • La disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario è consentita solo se la sua legittimità viene in rilievo in via incidentale e non quando l'atto costituisca direttamente il titolo regolatore del rapporto controverso.

Come è indicizzato

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SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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