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Sentenza

Sentenza del 13/11/2018 n. 3293 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Indagini finanziarie - Onere probatorio - Inversione - Perizia di parte argomentata in termini di "probabile ragionevolezza" - Insufficienza - Precisione e puntualità della prova fornita - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato gli accertamenti fiscali fondati sui versamenti e prelevamenti risultanti dai conti bancari, contestando, tra l'altro, l'omessa pronuncia su alcune questioni e sostenendo che gli imponibili dovessero essere suddivisi tra attività d'impresa e attività agricola. Ha inoltre richiamato perizie di parte e memorie volte a dimostrare, mediante stime e comparazioni, la riconducibilità di parte delle movimentazioni ad attività agricole, locazioni o costi deducibili. La Commissione ha ritenuto che tali argomentazioni fossero in parte nuove e comunque generiche, nonché basate su valutazioni di "probabile ragionevolezza" anziché su una documentazione analitica riferita alle singole operazioni bancarie.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello, confermando la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso riconoscendo alcuni versamenti come riferibili a corrispettivi agricoli regolarmente dichiarati. È stata confermata la legittimità dell'accertamento basato sulle indagini bancarie, poiché la contribuente non ha fornito una prova precisa, puntuale e documentale dell'irrilevanza delle ulteriori movimentazioni. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite e l'appellante è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. 600/1973

    "tutti i movimenti contabili (sia versamenti che prelievi) effettuati da un imprenditore, corrispondono ad operazioni imponibili"

    La norma introduce una presunzione legale relativa in base alla quale i movimenti bancari del contribuente possono essere imputati a operazioni imponibili. Spetta quindi al contribuente dimostrare analiticamente, per ciascun movimento, che la somma è già stata contabilizzata oppure è estranea all'attività imponibile.

  • Artt. 38 e 39 del D.P.R. 600/1973

    Disciplinano le modalità di accertamento delle imposte sui redditi e costituiscono, insieme all'art. 32, il fondamento normativo dell'accertamento fiscale contestato.

  • Art. 55 del D.P.R. 633/1972

    Prevede i poteri di rettifica e accertamento ai fini IVA, richiamati nel caso in relazione alle risultanze delle movimentazioni finanziarie.

  • Art. 25 del D.Lgs. 446/1997

    È stato richiamato quale base normativa dell'accertamento relativo all'IRAP.

  • Art. 36 del D.Lgs. 546/1992

    La sentenza ha ritenuto rispettato l'obbligo di motivazione, poiché i giudici di primo grado avevano esposto in modo coerente l'iter logico e giuridico seguito.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su indagini bancarie opera una presunzione legale relativa: l'Amministrazione non deve dimostrare preventivamente l'imponibilità di ogni singolo movimento, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria.
  • La prova contraria deve essere analitica e riferita a ciascun versamento o prelevamento, indicando la natura dell'operazione, il soggetto coinvolto, la relativa documentazione e l'eventuale contabilizzazione o estraneità al reddito imponibile.
  • Perizie di parte, stime economiche, comparazioni tra attività diverse e argomentazioni fondate su probabilità o ragionevolezza non sono sufficienti, se non accompagnate da documenti oggettivi e verificabili.
  • Le questioni e le eccezioni devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo; motivi nuovi introdotti in appello o nelle memorie successive possono essere dichiarati inammissibili.
  • Per superare efficacemente un accertamento bancario è opportuno predisporre una riconciliazione completa dei conti, collegando ogni movimento a fatture, ricevute, contratti, registrazioni contabili o altri documenti idonei.
  • La mancata contestazione specifica della motivazione della sentenza di primo grado rende l'appello debole: i motivi devono evidenziare concretamente gli errori della decisione impugnata e non limitarsi a riproporre le contestazioni originarie.

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