Cassazione Penale, Sentenza n. 3784/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per la violazione del divieto di rientro/ingresso nel comune di Miglianico disposto dal Questore (art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011). Passaro deduce due motivi: (1) nullità della sentenza per mancata valutazione della richiesta di rinvio per impedimento professionale del difensore, tempestivamente comunicato e documentato; (2) vizio di motivazione e violazione di legge perché il provvedimento del Questore sarebbe illegittimo (secondo giurisprudenza) per mancanza dell'ordine di rientro nel comune di residenza del destinatario. Vennitti deduce un unico motivo di vizio motivazionale e contraddittorietà, chiedendo l'assoluzione per particolare tenuità del fatto richiamando l'assenza di violenza, danno e abitualità e osservando che altra pronuncia della Corte dello stesso giorno aveva valorizzato tali elementi
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo di Passaro ha ritenuto il motivo generico e comunque infondato, e ha ritenuto che i giudici di merito avevano esaminato e rigettato l'eccezione di nullità sulla base di parametri consolidati (tra cui la priorità temporale degli impegni professionali). Il secondo motivo di Passaro è stato dichiarato non scrutinabile in sede di legittimità perché verte su questioni di fatto e su accertamenti sul contenuto del provvedimento del Questore che dovevano essere svolti dal giudice di merito. Il motivo di Vennitti è stato ritenuto inammissibile perché consiste in una rivalutazione di fatto della tenuità del reato e nella richiesta di nuovi apprezzamenti sulla pericolosità della condotta, valutazioni che appartengono al merito. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Costituisce fattispecie sanzionabile la violazione della prescrizione contenuta nel provvedimento del Questore (divieto di ingresso o rientro nel comune per la durata stabilita). La valutazione sulla legittimità del contenuto del provvedimento e sull'eventuale nullità richiede accertamenti di fatto e quindi va decisa dal giudice di merito
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo l'assenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000 (richiamata)
Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della somma alla cassa delle ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa nella proposizione di ricorsi
Massime di principio
- La Corte di legittimità non valuta nuovamente questioni di fatto che richiedono accertamenti probatori o interpretazioni sul contenuto di provvedimenti amministrativi: tali questioni devono essere sollevate e approfondite in sede di merito
- Le eccezioni di nullità processuale relative a richieste di rinvio per impedimento del difensore possono essere valutate, tra gli altri parametri, anche in base alla priorità temporale degli impegni professionali; se i giudici di merito le hanno motivatamente rigettate, la Cassazione le considera inammissibili se generiche
- La richiesta di esclusione della rilevanza penale per particolare tenuità del fatto implica valutazioni di fatto e del grado di offensività della condotta; la sola deduzione astratta della tenuità, senza nuovo accertamento di elementi fattuali, è generalmente inammissibile in sede di legittimità
- Se si contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo (es. ordine del Questore) conviene proporre e sviluppare nel merito specifici mezzi e richieste istruttorie al fine di ottenere la riesamina del contenuto del provvedimento in sede di primo o secondo grado
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