Cassazione Penale, Sentenza n. 2626/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che, a seguito di parziale annullamento della Cassazione, aveva rideterminato l'indennizzo per ingiusta detenzione portandolo da €9.000 a €30.000. Contestava: (i) carente e incongrua motivazione circa le singole voci di danno che avrebbero giustificato la maggiorazione rispetto al parametro giornaliero e la mancata specificazione dei criteri di quantificazione; (ii) la decurtazione del 50% operata in considerazione di una "colpa lieve" ascritta alla ricorrente per la reticenza (avvalersi della facoltà di non rispondere) e l'assenza di indicazione di quali elementi fossero stati taciuti; (iii) la dedotta errata applicazione normativa in tema di spese (richiamo all'art. 204, comma 2, DPR 115/2002 ritenuto indebito e, secondo la ricorrente, dovuta applicazione dell'art. 92 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto lecita la valutazione del giudice di merito: l'indennizzo per ingiusta detenzione è discrizionariamente equitativo e la Cassazione può sindacare solo vizi di illogicità o arbitrarietà manifeste; è ammessa la forfettizzazione e la valutazione complessiva delle voci integrative purché individuate e connesse tra loro (come nel caso). La riduzione del 50% per colpa lieve è stata ritenuta motivata: la reticenza della ricorrente (frase resa ai Carabinieri e perseverato silenzio anche davanti al Gip) poteva rilevare come concausa nel ritardo di cessazione della misura cautelare. Sulla questione delle spese, è stato ritenuto corretto il riferimento all'art. 204 DPR 115/2002 e legittima la compensazione in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda (soccombenza parziale della ricorrente). Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è gravata dalle spese del procedimento di cassazione e da un versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 204, comma 2, D.P.R. 115/2002 (disposizioni sulle spese di giustizia)
Richiamato dalla Corte di merito e ritenuto pertinente: regolamenta aspetti delle spese di giustizia, e il suo richiamo è stato considerato congruo alla luce della compensazione disposta per la soccombenza parziale.
art. 92 c.p.c. (compensazione delle spese nel processo civile)
Richiamato dalla ricorrente come parametro alternativo; la Corte di Cassazione ha però confermato che la compensazione delle spese è giustificata in presenza di accoglimento parziale della domanda, secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 616 c.p.p. (onere delle spese nel procedimento di cassazione)
Applicato per disporre che la ricorrente sostenga le spese del procedimento di cassazione e per la previsione del versamento alla Cassa delle Ammende se del caso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di motivazione del ricorso per cassazione)
Richiamato come limite entro cui sono stati formulati i motivi di cassazione; la Corte ne applica i limiti procedurali nel sindacare le doglianze.
Massime di principio
- L'indennizzo per ingiusta detenzione è di natura equitativa e discrezionale: la Cassazione sindaca la misura solo se emergono motivazioni manifestamente illogiche, arbitrarie o simboliche.
- Il giudice di merito può valutare e aggregare in modo unitario più voci di pregiudizio (strepitus fori, età, interruzione di rapporti, conseguenze psicologiche) senza fornire una dettagliata quantificazione analitica per ciascuna voce, purché le voci siano individuate e la valutazione complessiva sia logicamente motivata.
- La 'colpa lieve' della persona privata della libertà può giustificare una riduzione dell'indennizzo: la semplice avvalersi del diritto di non rispondere non è automaticamente inidoneo, ma una reticenza continuata che ostacola l'accertamento può essere valutata come concausa rilevante.
- La compensazione delle spese processuali è legittima quando la domanda è accolta solo parzialmente: la soccombenza parziale può giustificare la compensazione secondo la giurisprudenza civile e le norme sulle spese di giustizia.
- In cassazione i motivi devono essere specifici: doglianze aspecifiche o che sostanzialmente contestano la valutazione equitativa del merito senza indicare vizi di motivazione puntuali sono inammissibili.
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