Cassazione Civile, Ordinanza n. 02551/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato tra una società e una banca. La società mutuataria aveva chiesto di dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi ritenuti usurari e di ottenere la restituzione di quanto versato, indicato in euro 40.574,17. La Corte d'appello aveva respinto l'appello della società contro la decisione di primo grado sfavorevole. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi, denunciando: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione di norme processuali costituzionali e codicistiche; 2) nullità della sentenza e violazione di norme sulla forma e sul contenuto del contratto e sulle obbligazioni, con riferimenti anche al Testo unico bancario; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 117 T.U.B. e di norme processuali, oltre che degli artt. 1219 e 1339 c.c.; 4) nuovamente nullità della sentenza e violazione di norme processuali e sostanziali, anche in tema di spese; 5) violazione dell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 91 c.p.c. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali doglianze, ritenendo il ricorso inammissibile per la sua struttura: atto eccessivamente prolisso, costruito in larga parte mediante taglia-incolla di atti e documenti di merito, privo di una chiara esposizione dei fatti processuali essenziali e, in particolare, della motivazione della sentenza di primo grado e del collegamento dei motivi d'appello con essa.
La decisione
La Corte ha condiviso integralmente la proposta di definizione accelerata e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha valorizzato la mancanza di chiarezza e sinteticità dell'atto, il superamento dei limiti dimensionali previsti dal decreto ministeriale richiamato, e soprattutto l'inosservanza degli oneri di esposizione di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3 e n. 4, perché il ricorso si risolveva in una raccolta disordinata di atti e trascrizioni senza autonoma selezione e sistemazione delle questioni rilevanti. Sono state inoltre poste le spese a carico della ricorrente, applicata la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato come base della proposta di definizione accelerata condivisa dal Collegio
art. 132 c.p.c.
n. 2, comma 4; comma 2 n. 4
evocato dai motivi di ricorso in relazione alla dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 281-quinquies c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 156 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di nullità degli atti
art. 159 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 360 c.p.c.
indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 117 T.U.B.
richiamato nei motivi di ricorso quale norma sostanziale asseritamente violata in tema di pattuizione degli interessi e forma dei contratti bancari
art. 1219 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 1339 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 1346 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 1218 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 91 c.p.c.
richiamato sia nei motivi di ricorso sia nel capo sulle spese
d.m. 7 agosto 2023, n. 110, art. 3
utilizzato per evidenziare la violazione dei limiti di dimensione e chiarezza dell'atto difensivo
art. 366 c.p.c.
norma decisiva: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché privo di esposizione chiara e completa dei fatti e dei motivi
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna sanzionatoria a carico della ricorrente
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autonomamente intelligibile, sintetico e completo: non è sufficiente una mera riproduzione di atti di merito, documenti e sentenze se manca una selezione ordinata dei fatti e delle questioni decisive.
- La violazione dei limiti dimensionali dell'atto non determina automaticamente l'inammissibilità, ma può concorrere con l'inosservanza degli oneri di specifica e chiara esposizione richiesti dall'art. 366 c.p.c. a fondare il vizio di inammissibilità.
- Il ricorso 'assemblato' o 'spillato', che rimetta al giudice di legittimità il compito di ricostruire i fatti e di individuare i motivi rilevanti tra molteplici trascrizioni, è inammissibile perché altera il corretto ruolo delle parti e del giudice nel processo di cassazione.
- Quando l'atto di ricorso non consente di comprendere la decisione di primo grado e il rapporto tra questa e i motivi di appello, viene meno la base stessa del controllo di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la soccombenza sulle spese e possono trovare applicazione le sanzioni aggravate ex art. 96 c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
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