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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un accertamento di maggior valore ai fini INVIM relativo alla vendita di un terreno alla società Musolesi Immobiliare s.r.l. L'Amministrazione contestava la decisione dei giudici di merito, che avevano disposto la riliquidazione dell'imposta sulla base dei valori indicati dall'ente nelle dichiarazioni relative all'INVIM decennale e straordinaria, presentate successivamente alla notifica dell'originario avviso di accertamento. Secondo l'Amministrazione, tali dichiarazioni erano tardive e non avrebbero dovuto incidere sull'accertamento fondato sulla stima UTE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione. Ha rilevato che l'ente aveva presentato le dichiarazioni INVIM decennale e straordinaria indicando determinati valori e che l'Amministrazione non aveva contestato tali valori mediante uno specifico atto di accertamento. Di conseguenza, i valori dichiarati erano divenuti definitivi e dovevano essere considerati anche ai fini dell'accertamento relativo alla compravendita, imponendo la riliquidazione dell'imposta. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 2, 3, 6 e 18

    Le disposizioni disciplinavano l'INVIM e i relativi presupposti, criteri di determinazione del valore e procedimenti di accertamento. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che i valori indicati nelle dichiarazioni non contestate dall'Amministrazione fossero divenuti definitivi e dovessero essere utilizzati per la corretta liquidazione dell'imposta.

  • D.L. n. 55 del 1983, art. 26, comma 4

    La norma è stata invocata dall'Amministrazione in relazione alla determinazione del valore imponibile ai fini INVIM, ma la censura è stata respinta perché l'Amministrazione non aveva rettificato tempestivamente e specificamente i valori dichiarati dall'ente.

Massime di principio

  • Quando il contribuente presenta una dichiarazione fiscale con l'indicazione di determinati valori e l'Amministrazione non li contesta mediante uno specifico atto di accertamento, tali valori possono divenire definitivi e vincolare la successiva liquidazione dell'imposta.
  • Un precedente accertamento fondato su una stima non può essere considerato isolatamente se, nel frattempo, altri valori dichiarati dal contribuente sono divenuti definitivi per mancata contestazione dell'Amministrazione.
  • La tardività della dichiarazione non esclude automaticamente ogni suo effetto: occorre verificare se l'Amministrazione l'abbia contestata e rettificata nelle forme previste.
  • In situazioni analoghe, è essenziale verificare gli atti notificati dall'Amministrazione, la tempestività della contestazione e l'eventuale formazione di una definitività dei valori dichiarati.
  • La mancata impugnazione o rettifica di un valore dichiarato può incidere sulla riliquidazione di imposte collegate al medesimo bene o alla medesima operazione.

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