Cassazione Penale, Ordinanza n. 20847/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è proposta fuori dai limiti di deducibilità stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le richieste formulate dopo il 3 agosto 2017. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Ancona che gli aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per concorso in furto pluriaggravato, in continuazione con altro reato già definito con precedente patteggiamento del medesimo ufficio giudiziario. La Corte non esamina nel merito specifici motivi di doglianza, perché rileva che il ricorso è stato proposto contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. richiesta dopo il 3 agosto 2017 e che i motivi deducibili in cassazione sono solo quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ne consegue la palese inammissibilità del ricorso per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
È la base del provvedimento impugnato: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento richieste dopo il 3 agosto 2017; il ricorso è inammissibile se fondato su motivi non deducibili o manifestamente infondati.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente di dichiarare senza formalità la palese inammissibilità del ricorso all'esito dell'esame degli atti.
art. 110 c.p.
Norma richiamata per il concorso di persone nel reato contestato.
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, base del reato contestato.
art. 625, nn. 2 e 5, c.p.
Indica le circostanze aggravanti contestate per il furto pluriaggravato.
art. 61, nn. 5 e 7, c.p.
Indica ulteriori aggravanti comuni contestate.
art. 81 c.p.
Richiamato per la continuazione tra il reato oggetto della sentenza impugnata e quello già giudicato con precedente patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei ristretti limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; al di fuori di tali limiti il ricorso è inammissibile.
- Quando la Corte rileva una palese inammissibilità del ricorso per ragioni immediatamente desumibili dagli atti, può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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