Cassazione Penale, Ordinanza n. 02119/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma nel merito della proroga del regime detentivo speciale, che resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo avverso il decreto di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il ricorso deduceva la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, qualificandola come violazione di legge ai sensi dell'art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975. La Corte ha però rilevato che l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione diffusa e congrua; perciò la censura, in realtà diretta a contestare il vizio di motivazione, risultava proposta per un motivo non consentito nel giudizio di legittimità previsto dalla disciplina speciale del 41-bis.
Norme richiamate
art. 41-bis L. n. 354 del 1975
richiama il regime detentivo speciale oggetto del decreto di proroga impugnato
art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975
delimita i motivi proponibili con il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza; la Corte osserva che il ricorso è stato proposto per un vizio di motivazione non consentito dalla disciplina
Massime di principio
- Nel procedimento di impugnazione relativo alla proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti dei motivi consentiti dalla disciplina speciale; non è sufficiente mascherare una censura di motivazione come violazione di legge.
- Quando l'ordinanza del tribunale di sorveglianza è sorretta da motivazione diffusa e congrua, la denuncia della sua insufficienza integra una doglianza di merito o di motivazione e, se non consentita dalla legge speciale, determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per proposizione di motivi non consentiti comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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