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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5662/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74/2000. I motivi del ricorso erano: (1) violazione degli artt. 507 c.p.p. e 220 disp. att. c.p.p. e vizio di motivazione per la ritenuta utilizzabilità del verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza (presunta violazione delle regole sulla formazione della prova e mancanza di avviso al destinatario); (2) omissione di motivazione rispetto al rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., finalizzata ad acquisire la comunicazione della notizia di reato che proverebbe la detenzione dei documenti da parte del consulente e una presunta truffa a danno dell'imputato; (3) errata applicazione delle norme incriminatrici e vizio di motivazione: la difesa sosteneva che la documentazione provasse la responsabilità del consulente e l'estraneità dell'imputato (assenza di dolo e inesistenza di un vantaggio patrimoniale); (4) inosservanza dell'art. 157 c.p. e delle norme incriminatrici con richiesta di declaratoria di prescrizione dei reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché si limitavano a chiedere una rivalutazione di fatti e prove già esaminati dai giudici di merito senza indicare elementi specifici, precisi e di immediata valenza tali da dimostrare una carenza motivazionale essenziale. Quanto al quarto motivo (prescrizione), è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha applicato l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 (termine prescrizionale complessivo di 10 anni; decorrenze diverse per i reati di cui agli artt. 5 e 10), concludendo che i termini non erano decorsi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente condannato alle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in considerazione della pronuncia della Corte costituzionale citata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale con sottrazione a tassazione. La prescrizione decorre dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (ovvero la dichiarazione entro 90 giorni non è considerata omessa).

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Reato di occultamento delle scritture contabili. La prescrizione decorre dal momento dell'accertamento dell'occultamento; nella fattispecie l'accertamento è avvenuto nel 2016, dunque il termine prescrizionale non era maturato.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    "Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine"

    Stabilisce il termine prescrizionale complessivo (nella fattispecie applicato come 10 anni) e la regola dei 90 giorni per la decorrenza della omissione della dichiarazione, determinando il punto di partenza della prescrizione per il reato di cui all'art. 5.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione alla formazione degli atti; la Corte ha ritenuto che le censure basate su questa norma fossero generiche e non sufficientemente specifiche per fondare il controllo di legittimità.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per questioni attinenti alla formazione della prova e agli atti di polizia tributaria; la Cassazione ha ritenuto che non fosse stata dimostrata alcuna violazione puntuale che incidesse sulla decisione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dibattimentale. Il ricorrente ha chiesto l'acquisizione di elementi nuovi (comunicazione della notizia di reato) ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non ha ravvisato motivo valido per ritenere viziata la decisione di merito.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente in tema di estinzione/prescrizione; la Corte ha discusso la prescrizione alla luce delle regole specifiche del d.lgs. n. 74/2000 e ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque ha applicato le conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente riproporre critiche generiche alla valutazione delle prove eseguita dai giudici di merito: i motivi devono essere specifici, indicare esattamente il punto decisivo viziato e fornire elementi di immediata valenza dimostrativa della carenza motivazionale.
  • Le censure sulla utilizzabilità di atti amministrativi o di accertamento (es. verbali della Guardia di Finanza) richiedono il richiamo puntuale alle parti dell'atto ritenute viziate e la dimostrazione concreta delle violazioni procedurali rilevanti; altrimenti si considerano mera rivisitazione delle risultanze di merito.
  • Se si sostiene che la condotta sia imputabile a un terzo (es. consulente che abbia commesso truffa), occorre documentare tale addebito con riferimenti precisi agli atti e provare che l'effettiva disponibilità dei documenti e l'evento fraudolento escludano il dolo del responsabile. Affermazioni generiche o non corroborate dagli atti non bastano.
  • Nei reati tributari occorre considerare le regole speciali di decorrenza della prescrizione (d.lgs. n. 74/2000): per l'omessa dichiarazione la decorrenza può essere collegata ai 90 giorni dopo il termine di presentazione; per l'occultamento delle scritture la decorrenza è l'accertamento. Verificare con attenzione le date rilevanti per la prescrizione.
  • La richiesta di rinnovazione dibattimentale (art. 603 c.p.p.) deve motivare concretamente come la nuova acquisizione probatoria possa influire sull'esito del processo; se manca tale dimostrazione, il rigetto difficilmente sarà ribaltato in sede di legittimità.
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e imposizione di somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); prima di proporre ricorso è opportuno valutare la specificità dei motivi e la loro solidità giuridica e fattuale.

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