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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18054/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla possibile destinazione della merce al uso personale e non alla vendita (art. 474, comma 2 c.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la presunta "grossolanità" dei falsi, che a loro avviso escluderebbe il reato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata prova della registrazione/tutela dei marchi (art. 474, comma 3 c.p.); 4) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio (art. 530, comma 2 c.p.p.). I motivi sono stati formulati come censure di diritto e di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, ritenendo che le doglianze fossero essenzialmente questioni di fatto già valutate: non risulta che gli imputati avessero affermato che la merce fosse per uso personale (circostanza non emersa dagli atti); la "grossolanità" della contraffazione non esclude il reato previsto dall'art. 474 c.p. trattandosi di reato di pericolo volto a tutelare la fede pubblica; per marchi di larghissimo uso e rinomati non è necessaria la prova della registrazione purché risulti la notoria riferibilità del marchio al produttore, onere che, se non contestato, ricade sull'incolpato per provare il contrario. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen., comma secondo

    Il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto si configura indipendentemente dalla "grossolanità" della contraffazione; si tratta di un reato di pericolo che tutela la fede pubblica e non richiede la realizzazione dell'inganno

  • art. 474 cod. pen., comma terzo

    Non è sempre richiesta la prova della registrazione del marchio quando si tratti di marchi di larghissimo uso e rinomati; è comunque necessario dimostrare la notoria riferibilità del marchio alla casa produttrice e alla tipologia di prodotti

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato (richiamato nel capo d'imputazione come norma concorrente)

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Censura relativa al mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte ha ritenuto la doglianza infondata poiché la valutazione probatoria era adeguata e non viziata

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti e modalità di ammissione del ricorso per cassazione (richiamato nel ricorso)

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di censura in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge): la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà contestazioni di fatto già valutate e non viziate nei termini richiesti dalla norma

Massime di principio

  • La mera "grossolanità" della contraffazione non esclude il reato di cui all'art. 474 c.p.: il reato è di pericolo e tutela la fede pubblica, quindi non è necessario dimostrare che gli acquirenti siano effettivamente tratti in inganno
  • Se si sostiene che la merce sequestrata era per uso personale, il difensore deve documentarlo chiaramente: l'assenza di tale allegazione negli atti impedisce che la tesi possa avere efficacia in sede di impugnazione
  • Per marchi di larghissimo uso e rinomati non è sempre necessario provare la registrazione del marchio, ma occorre fornire elementi sulla notorietà e riferibilità del marchio al produttore; in mancanza, l'onere di prova può ricadere sull'incolpato
  • Le censure di fatto reiterate in cassazione sono spesso dichiarate inammissibili se non indicano un errore di diritto o un vizio di motivazione specifico e apprezzabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • In casi di contraffazione la valutazione complessiva del materiale probatorio (quantità di merce, tipologia, modalità di detenzione) può essere sufficiente per sostenere la destinazione alla vendita anche in assenza di prove dirette di commerciabilità

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