Cassazione Penale, Ordinanza n. 15432/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato, all'esito di rito abbreviato, conferma in appello della condanna a tre anni di reclusione e 20.000 euro di multa per detenzione/trasporto di 290 kg di hashish a bordo di un autocarro, in relazione a un reato aggravato ex art. 73, comma 1 e art. 80 d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, veniva dedotto un solo motivo di vizio di motivazione, limitato alla ritenuta adeguatezza della pena, assumendo in sostanza che la dosimetria sanzionatoria e il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche non fossero sufficientemente giustificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità del motivo. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse fornito una motivazione congrua sulla pena, valorizzando i precedenti penali dell'imputato, incluso uno in materia di stupefacenti, la sua personalità ritenuta orientata all'arricchimento illecito, la correttezza del giudizio di recidiva, la non prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e sull'aggravante contestata, oltre alla notevole quantità di droga e alla modifica del veicolo per il trasporto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata quale base del reato di trasporto/detenzione di hashish in rilevante quantità.
art. 80, d.P.R. n. 309/1990
Aggravante contestata in relazione alla quantità di stupefacente e alle modalità del trasporto.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata come fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Richiamata sul principio secondo cui il ricorso è inammissibile per genericità se non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
Richiamata sul medesimo principio di aspecificità dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo puntuale con le specifiche argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla dosimetria della pena richiede una critica specifica alle ragioni addotte dal giudice di merito; non è sufficiente riproporre in modo assertivo la richiesta di attenuanti generiche.
- La valutazione sulla pena e sul trattamento circostanziale è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito risulti mancante, apparente o logicamente incoerente; se la sentenza spiega in modo congruo il peso dei precedenti, della recidiva, della quantità di stupefacente e delle modalità del fatto, il ricorso meramente reiterativo è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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