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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15432/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato, all'esito di rito abbreviato, conferma in appello della condanna a tre anni di reclusione e 20.000 euro di multa per detenzione/trasporto di 290 kg di hashish a bordo di un autocarro, in relazione a un reato aggravato ex art. 73, comma 1 e art. 80 d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, veniva dedotto un solo motivo di vizio di motivazione, limitato alla ritenuta adeguatezza della pena, assumendo in sostanza che la dosimetria sanzionatoria e il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche non fossero sufficientemente giustificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità del motivo. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse fornito una motivazione congrua sulla pena, valorizzando i precedenti penali dell'imputato, incluso uno in materia di stupefacenti, la sua personalità ritenuta orientata all'arricchimento illecito, la correttezza del giudizio di recidiva, la non prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e sull'aggravante contestata, oltre alla notevole quantità di droga e alla modifica del veicolo per il trasporto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata quale base del reato di trasporto/detenzione di hashish in rilevante quantità.

  • art. 80, d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante contestata in relazione alla quantità di stupefacente e alle modalità del trasporto.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata come fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

  • Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano

    Richiamata sul principio secondo cui il ricorso è inammissibile per genericità se non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli

    Richiamata sul medesimo principio di aspecificità dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo puntuale con le specifiche argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sulla dosimetria della pena richiede una critica specifica alle ragioni addotte dal giudice di merito; non è sufficiente riproporre in modo assertivo la richiesta di attenuanti generiche.
  • La valutazione sulla pena e sul trattamento circostanziale è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito risulti mancante, apparente o logicamente incoerente; se la sentenza spiega in modo congruo il peso dei precedenti, della recidiva, della quantità di stupefacente e delle modalità del fatto, il ricorso meramente reiterativo è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidivaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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