Cassazione Penale, Sentenza n. 9840/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero mirava a censurare l'annullamento, da parte del Tribunale del riesame, dell'ordinanza del GIP con cui era stata applicata a Giuseppe Maranzano la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il PM contestava violazione di legge e vizio di motivazione del Tribunale che, secondo il PM, aveva valutato in modo illogico e parcellizzato i molteplici e convergenti indizi (conversazioni del 20/02/2022, 26/04/2021 e 14/11/2021, interventi nella gestione di compravendite e controversie sul territorio, uso di linguaggio estorsivo e dichiarazioni di fiducia da parte di un associato) e li aveva ricondotti ad una mera "contiguità" non punibile anziché a una effettiva e stabile partecipazione alla famiglia mafiosa di Valderice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse commesso errori di valutazione: valutazione parcellizzata degli indizi, mancato confronto con le "massime di esperienza" consolidate nella giurisprudenza sulle mafie storiche e sottovalutazione della capacità dimostrativa di elementi quali lo scambio di informazioni riservate, l'intervento per dirimere controversie e il linguaggio e le condotte evocative del metodo mafioso. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale per un nuovo esame volto a verificare se gli elementi raccolti indichino un contributo effettivo e una costante disponibilità di Maranzano alla famiglia mafiosa di Valderice.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione all'associazione mafiosa è intesa come rapporto di stabile e organica compenetrazione con l'organizzazione, implicante un ruolo dinamico e funzionale e la disponibilità a contribuire ai fini criminosi comuni. Non è sufficiente la mera "contiguità" o disponibilità occasionale: serve dimostrazione di un contributo effettivo e di un vincolo reciproco e duraturo.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale invocata per celebrare il procedimento con contraddittorio scritto; qui rilevante solo sul fronte della modalità processuale di svolgimento dell'udienza/istruttoria.
principi giurisprudenziali sulla valutazione della prova indiziaria (Cass. e giurisprudenza richiamata)
Sez. U, n. 33748/2005; Sez. U, n. 36958/2021; Sez. 6, n. 40746/2016; Sez. 1, n. 25799/2015; Sez. 1, n. 8863/2020 e altre
Il giudice non può valutare gli indizi in modo atomistico o con semplice sommatoria: ogni indizio va verificato nella sua certezza e valenza dimostrativa e, poi, gli elementi certi devono essere esaminati unitariamente alla luce delle massime di esperienza per stabilire se, nella visione unitaria, consentano una inferenza probatoria convincente circa la partecipazione. Le condotte di "contiguità compiacente" vanno distinte dalla partecipazione piena, richiedendo quest'ultima prova di contributo effettivo e vincolo reciproco.
Massime di principio
- Per integrare il reato di 416-bis non basta la vicinanza o la disponibilità occasionale verso esponenti mafiosi: è necessario dimostrare un rapporto stabile, organico e un contributo effettivo alla vita e agli scopi dell'associazione.
- Il giudice deve evitare una valutazione parcellizzata degli indizi: ogni elemento va prima accertato nella sua concretezza e poi valutato unitariamente con gli altri, anche alla luce delle "massime di esperienza" sulla dinamica delle mafie.
- Conversazioni, interventi nella gestione del territorio, risoluzione di controversie a favore di membri dell'organizzazione, scambio di informazioni "riservate" e linguaggio o modalità tipiche del metodo mafioso sono indizi rilevanti ma vanno contestualizzati e valutati nel loro complesso per decidere se costituiscono un contributo effettivo.
- La parte pubblica (accusa) dovrebbe presentare un quadro probatorio unitario e convergente che colleghi i singoli fatti alla funzione e alla stabilità del vincolo associativo; la difesa può efficacemente contestare l'esistenza di partecipazione opponendo la ricostruzione di mera "contiguità compiacente".
- In sede di misure cautelari il giudice di merito deve motivare esplicitamente il confronto con le massime di esperienza e spiegare perché taluni indizi non siano ritenuti idonei a dimostrare la partecipazione, pena l'annullamento in sede di legittimità e il rinvio per nuovo esame.
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