Sentenza n. 1900/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 206/2024, relativa al riconoscimento del servizio militare ai fini dell’anzianità e del punteggio in graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 206/2024 del Tribunale di Termini Imerese, divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il periodo di servizio militare dal 10 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996 ai fini dell’anzianità di servizio e del computo del punteggio per l’inserimento nella graduatoria unica regionale. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, lamentando che la graduatoria definitiva distrettuale per l’anno 2025 lo avesse collocato in una posizione inferiore, e ha chiesto la condanna dell’amministrazione a eseguire il giudicato entro quindici giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso dell’istruttoria, l’Assessorato regionale competente per le graduatorie dei lavoratori forestali ha dichiarato di avere ricevuto la sentenza e di avere già effettuato il ricalcolo del punteggio. Ha inoltre sostenuto che il beneficio fosse già sostanzialmente riconosciuto, poiché il ricorrente aveva raggiunto il numero minimo di giornate lavorative richiesto nelle annualità interessate dal servizio militare. La controversia si è quindi concentrata sulla verifica dell’esatta entità del periodo da aggiungere all’anzianità e sulla correttezza del computo effettuato dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur essendo chiaro il dispositivo della sentenza ordinaria, la sua concreta esecuzione richiedeva una verifica ulteriore sulla correttezza del computo del periodo di servizio militare, alla luce della diversa posizione dell’amministrazione, che affermava di avere già soddisfatto la pretesa mediante il riconoscimento del numero minimo di giornate lavorative. Tale verifica avrebbe richiesto l’acquisizione di dati istruttori e apprezzamenti di fatto e di diritto sulla spettanza e sull’entità del beneficio. Il giudice dell’ottemperanza amministrativa può integrare e specificare il contenuto del giudicato quando si tratti di una sentenza del giudice amministrativo, nell’ambito del giudicato a formazione progressiva; non dispone invece di un analogo potere rispetto alle sentenze del giudice ordinario, perché non ha giurisdizione cognitoria sul rapporto sostanziale sottostante. Poiché la sentenza ordinaria non conteneva un comando integralmente autosufficiente per la quantificazione del beneficio e la sua esecuzione presupponeva una nuova attività di cognizione, la relativa questione doveva essere proposta davanti al giudice ordinario competente in funzione di giudice del lavoro. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura interpretativa della pronuncia.
Massime di principio
- Nell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo è vincolato al comando contenuto nel giudicato e non può integrarne o specificarne il contenuto mediante una nuova attività cognitoria sul rapporto sostanziale sottostante.
- Il giudice amministrativo dell’ottemperanza può esercitare poteri integrativi e definire la regola concreta del caso, anche mediante attività cognitoria prodromica, quando deve eseguire una sentenza del giudice amministrativo; tale potere non si estende all’ottemperanza di sentenze rese da altro ordine giurisdizionale.
- È inammissibile l’azione di ottemperanza proposta per una sentenza di condanna generica del giudice ordinario quando l’esecuzione richieda ulteriori accertamenti di fatto o di diritto necessari a determinare l’entità concreta della prestazione o del beneficio dovuto.
- Quando l’amministrazione afferma di avere già dato esecuzione a una sentenza ordinaria e la verifica della fondatezza di tale adempimento richiede apprezzamenti istruttori sulla spettanza o sulla quantificazione del beneficio, la controversia deve essere devoluta al giudice ordinario competente sul rapporto sostanziale.
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