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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1543/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

UNICREDIT chiedeva il riconoscimento della buona fede ai sensi del Codice Antimafia, la validità e opponibilità dell'ipoteca iscritta a suo favore su beni di GITEX e l'ammissione del proprio credito ipotecario (sette finanziamenti, complessivamente Euro 1.063.012,45 oltre interessi), nonché la prededuzione o comunque il pagamento in grado ipotecario. La Corte di appello aveva respinto le domande ritenendo il credito strumentale all'attività illecita degli imprenditori (sulla base di precedenti accertamenti giudiziari e della vicinanza con soggetti mafiosi) e negando la prededucibilità nonostante l'intervento dell'amministratore giudiziario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di UNICREDIT, ritenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo generico e contraddittorio la presunta strumentalità del credito e non avesse adeguatamente valutato e risposto agli elementi probatori offerti dalla banca sul merito creditizio (bilanci, relazione tecnico-economica, erogazioni a stato avanzamento lavori e rimborsi effettuati). La Cassazione ha altresì ritenuto illegittima la negazione della prededucibilità, poiché l'amministratore giudiziario aveva svolto attività negoziale (pagamento rate e richiesta di sospensione) costituendo subentro funzionale. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rimessa per nuovo provvedimento conforme ai principi indicati dalla Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione - "Codice Antimafia")

    art. 52, art. 54, art. 56, art. 58 comma 2, art. 61

    Stabilisce il criterio di verifica della 'strumentalità' del credito rispetto all'attività illecita e la successiva valutazione della buona fede del creditore; disciplina la prededucibilità dei crediti connessi alla gestione dei beni sottoposti a sequestro o confisca.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228

    art. 1, commi 198, 199, 200

    Individua regole procedurali e la competenza a decidere sulle domande di ammissione dei crediti nell'ambito delle misure di prevenzione; chiarisce il giudice competente per la fase esecutiva quando la confisca è stata disposta in sede rescissoria.

  • Legge n. 575/1965 (misure di prevenzione)

    art. 2-septies, art. 2-octies

    Richiama norme che, nel loro combinato con il Codice Antimafia, sono state interpretate riguardo alla prededucibilità dei crediti nati per esigenze di gestione giudiziaria e all'effetto degli atti negoziali dell'amministratore giudiziario.

  • Codice civile

    Norme sulla formazione del bilancio che sono rilevanti per la valutazione del merito creditizio e per la verifica dell'attendibilità delle scritture contabili come elemento probatorio della buona fede del creditore.

  • Codice penale

    art. 379 (favoreggiamento reale)

    La sentenza di condanna per favoreggiamento reale citata nei provvedimenti precedenti non equivale automaticamente ad una condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis), perciò la sua incidenza sulla valutazione della strumentalità deve essere specificamente motivata.

  • Codice di procedura penale

    Richiama i limiti e le modalità di applicazione delle norme processuali in materia di cognizione ed esecuzione; conferma la possibilità di ricorso per cassazione contro le decisioni dell'autorità esecutiva in materia di ammissione dei crediti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di confisca di prevenzione il giudice deve prima accertare il nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita e soltanto successivamente valutare la buona fede del creditore; non è ammesso un automa che estenda in modo indifferenziato le "conseguenze inquinanti" al terzo creditore.
  • La presunzione di strumentalità può operare quando vi sia corrispondenza temporale tra l'erogazione del credito e l'emersione della pericolosità sociale, ma tale presunzione non è assoluta: va correlata al profilo soggettivo e alle prove di buona fede fornite dal creditore.
  • La buona fede del creditore richiede prova di diligente istruttoria: analisi complessiva dell'attività d'impresa, verifica delle scritture contabili, documentazione tecnico-economica, modalità di erogazione (es. a stato avanzamento lavori) e concreti rimborsi che rendano plausibile la destinazione lecita delle somme.
  • La semplice esistenza di una precedente condanna del debitore per reati non riconducibili espressamente a "mafiosità" (art. 416-bis) non determina automaticamente l'infondatezza della buona fede del creditore; il giudice deve circostanziare l'incidenza di tali precedenti sulla conoscibilità del rischio da parte dell'istituto finanziario.
  • Quando l'amministratore giudiziario si inserisce nella gestione pagando rate o effettuando atti negoziali funzionali alla prosecuzione dell'attività, i crediti sorti per tali operazioni possono avere carattere prededucibile, salvo corretta liquidazione secondo criteri di graduazione e proporzionalità.
  • La competenza a decidere sull'ammissione dei crediti nella confisca di prevenzione è del giudice che ha effettivamente disposto la confisca; d'altra parte le decisioni di ammissione possono essere impugnate fino alla Cassazione anche con motivi di merito e motivazione.

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