Cassazione Penale, Sentenza n. 8792/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della domanda di affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente contestava la motivazione del Tribunale sostenendo che la recidiva del marzo 2018 fu occasionale, che il precedente affidamento in prova era stato positivo, che aveva reso ampia confessione e che in carcere aveva tenuto comportamento corretto; inoltre censurava il mancato apprezzamento adeguato della proposta lavorativa e degli aspetti positivi della sua personalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato il giudizio negativo sulla personalità del ricorrente, fondato non solo sulla gravità del reato ma soprattutto sul fatto che la nuova condotta illecita era avvenuta nonostante la precedente sottoposizione a misura alternativa, elemento indicativo di perdurante pericolosità sociale. La Corte ha inoltre ricordato che l'emersione di indici di ravvedimento e il buon comportamento carcerario non sono di per sé sufficienti a garantire l'accesso all'affidamento in prova, posto che è necessario escludere il pericolo di recidiva e valutare la progressività dei risultati del trattamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 comma 2 ordinamento penitenziario
La norma richiede che, per concedere l'affidamento in prova, debba essere formulata una prognosi favorevole circa l'assenza del pericolo di reiterazione. Nel caso specifico la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto non sussistente tale prognosi a causa della recidiva nonostante precedente misura alternativa.
Giurisprudenza: Sez. I n. 31809 del 9.7.2009 (richiamata)
Richiama il principio che la gravità del reato non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio, ma il Tribunale deve compiere una verifica esaustiva degli indicatori di antisocialità; nel caso in esame tale verifica è stata ritenuta adeguata.
Giurisprudenza: Sez. I n. 15064 del 6.3.2003 (richiamata)
Stabilisce che gli indici di ravvedimento o il comportamento carcerario positivo non sono automaticamente decisivi per l'accesso all'affidamento in prova; occorre valutare la gradualità dei risultati del trattamento e l'assenza di pericolo di recidiva.
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali è necessario dimostrare, oltre al miglioramento personale, l'assenza di pericolo concreto di recidiva; la valutazione giudiziale si concentra sulla prognosi di non reiterazione.
- La commissione di un reato grave dopo una precedente misura alternativa è un forte indicatore di pericolosità sociale e può legittimare il rifiuto del beneficio, purché il giudice motivi adeguatamente tale conclusione.
- Il buon comportamento in carcere, la dichiarazione di ravvedimento o la confessione non determinano automaticamente la concessione del beneficio: occorre dimostrare progressi trattamentali significativi e duraturi.
- Il Tribunale deve effettuare una verifica esaustiva degli elementi positivi e negativi; le critiche del ricorrente alla motivazione possono essere rigettate se il giudizio è fondato su elementi concreti e logicamente collegati alla prognosi di pericolosità.
- In situazioni simili è utile produrre elementi oggettivi e aggiornati che attestino il percorso di trattamento (relazioni terapeutiche, attestati di lavoro o formazione, valutazioni multidisciplinari) per contrastare la tesi di perdurante pericolosità.
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