Ordinanza n. 31/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza -OMISSIS- del 16 settembre 2025, emessa dal Responsabile del Settore V – Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente del Comune di -OMISSIS-, notificata in data 6 ottobre 2025, con cui si ordina e diffida il ricorrente “di non reiterare il transito con mezzi motorizzati all’interno della p.lla 431 del foglio 12” e “di astenersi da qualsiasi ulteriore condotta che comporti violazione del divieto di accesso motorizzato nell’area della Riserva”, con avvertimento di trasmissione di rapporto all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 734 c.p.; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il Verbale degli Ausiliari Ambientali -OMISSIS- del 7 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che vieta il reiterato transito con mezzi motorizzati su una particella ricadente nella Riserva regionale protetta e impone di astenersi da ulteriori violazioni del divieto di accesso motorizzato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale notificata il 6 ottobre 2025, adottata a seguito di un verbale degli Ausiliari Ambientali. L’atto gli ordinava di non reiterare il transito con mezzi motorizzati all’interno di una determinata particella e di astenersi da qualsiasi condotta lesiva del divieto di accesso motorizzato nell’area della Riserva, con avvertimento della trasmissione di rapporto all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 734 c.p. Il ricorrente ha dedotto, per quanto emerge dall’ordinanza, il contrasto dell’atto con un precedente comportamento della pubblica amministrazione, la violazione delle garanzie partecipative e pregiudizio alle facoltà di godimento del fondo; la difesa comunale ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di una presupposta ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l’ordinanza inibitoria non fosse in contrasto con il precedente comportamento dell’amministrazione, poiché non riguardava l’installazione della sbarra di accesso alla proprietà del ricorrente, bensì il divieto generale di accesso motorizzato nell’area della Riserva regionale protetta. Ha inoltre ritenuto l’atto prima facie coerente con la tutela dell’habitat insistente sull’area sterrata, tutelato dalla direttiva CEE n. 92/43 e dalla legge regionale n. 5/2007. La natura vincolata del provvedimento esclude, allo stato, la violazione delle garanzie partecipative. Il periculum è stato giudicato genericamente prospettato con riferimento al godimento del fondo e alle conseguenze sanzionatorie dell’inottemperanza; nel bilanciamento degli interessi prevale comunque l’interesse pubblico alla conservazione dell’integrità dell’habitat della Riserva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti e la decisione della tutela cautelare; l’istanza è stata respinta per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora.
artt. 650 e 734 c.p.
Richiamati nell’ordinanza impugnata quale avvertimento della possibile trasmissione di un rapporto all’Autorità giudiziaria in caso di inottemperanza.
Direttiva CEE n. 92/43
Rilevante quale fonte della tutela degli habitat presenti nell’area interessata dal divieto di transito motorizzato.
L.R. n. 5/2007
Richiamata quale disciplina regionale di tutela dell’habitat della Riserva regionale protetta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris non sussiste quando il provvedimento inibitorio, valutato sommariamente, non contraddice il precedente comportamento dell’amministrazione e risulta coerente con il divieto legale o regolamentare posto a tutela di un’area protetta.
- Un provvedimento volto a impedire il transito motorizzato in un’area naturale protetta può essere ritenuto prima facie legittimo quando è funzionale alla conservazione degli habitat tutelati dalla normativa europea e regionale.
- Quando l’attività amministrativa ha natura vincolata, la violazione delle garanzie partecipative non è idonea, in sede cautelare, a fondare il fumus dell’illegittimità dell’atto.
- Il periculum in mora deve essere allegato e dimostrato in modo concreto; il generico richiamo alla limitazione del godimento di un fondo e alle sanzioni previste per l’inottemperanza non è sufficiente a ottenere la sospensione dell’atto.
- Nel bilanciamento cautelare tra il godimento individuale di un fondo e la tutela dell’integrità di un habitat ricadente in una Riserva regionale protetta, può prevalere l’interesse pubblico alla conservazione ambientale.
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