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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02193/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti della titolare di una stazione di servizio, con rideterminazione di ricavi, reddito ai fini IRPEF e IRAP e volume d'affari IVA mediante applicazione, in via induttiva, di una percentuale di ricarico del 4,49% sul costo della merce venduta, ritenuta dall'Ufficio più coerente rispetto a quella dichiarata del 2,91%. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, fissando equitativamente il ricarico al 3,50%; la CTR, su appello di entrambe le parti, aveva invece rigettato l'appello della contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio, confermando integralmente l'accertamento. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva tre motivi di violazione di legge e di valutazione della prova: 1) erronea applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che i criteri applicati non tenevano conto della specificità del mercato petrolifero e del fatto che il fatturato dipende dal costo della materia prima, soggetto a dinamiche di mercato mondiale; 2) ulteriore violazione delle medesime norme, censurando il rilievo di antieconomicità fondato anche sulla circostanza che il dipendente avrebbe percepito più dell'impresa e facendo valere le difficoltà economiche e familiari della gestione; 3) violazione delle stesse norme e dell'art. 116 c.p.c. per avere la CTR disatteso le dichiarazioni sostitutive rese da alcuni clienti, dalle quali risultavano sconti praticati al prezzo consigliato dalle compagnie petrolifere, che secondo la ricorrente avrebbero provato la generalità degli sconti e invertito l'onere della prova a carico dell'Ufficio. In corso di giudizio la ricorrente depositava memoria chiedendo dichiararsi l'improcedibilità o l'estinzione del processo per sopravvenuta definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 6 d.l. 193/2016, avendo aderito alla procedura e versato le rate comunicate dal concessionario della riscossione.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6 d.l. 193/2016, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, richiamando l'orientamento secondo cui l'ammissione alla definizione agevolata equivale a rinuncia al ricorso se il contribuente è ricorrente, oppure determina comunque estinzione ex lege nei casi corrispondenti. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, e non è stata applicata la condanna al doppio contributo unificato per effetto della definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    norma posta a base dell'accertamento induttivo dei ricavi, richiamata nei motivi di ricorso per contestare la legittimità della rettifica basata sulla percentuale di ricarico

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base dell'accertamento ai fini IVA, in collegamento con la rideterminazione del volume d'affari

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali e testimoniali atipiche prodotte dalla contribuente

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    la domanda di definizione agevolata e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti determinano l'estinzione del processo o equivalgono a rinuncia al ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato come base della declaratoria di estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia/definizione agevolata

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    le spese dell'intero giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica la condanna al doppio contributo unificato quando vi è adesione alla definizione agevolata

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata di una lite fiscale, con correlato impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e con pagamento degli importi dovuti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione, senza necessità di una rinuncia formale ulteriore quando dalla procedura emerga in modo inequivoco la volontà abdicativa.
  • Quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata, non si pronuncia sul merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale del processo tributario e restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • La definizione agevolata della lite esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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