Cassazione Penale, Ordinanza n. 34101/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza di appello e conteneva due censure: con il primo motivo si lamentava l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo si contestava la determinazione della pena, ritenuta non correttamente esercitata nel discrezionale giudizio del merito, anche in relazione al minimo scostamento dal minimo edittale. La Corte ha rilevato che il primo motivo era generico e, soprattutto, riguardava una questione di fatto non devoluta in appello; quanto al secondo, la doglianza sulla pena è stata ritenuta anch'essa generica, perché il giudice di merito aveva motivato il trattamento sanzionatorio valorizzando tre precedenti specifici e la pericolosità specifica dell'imputato.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era utilmente deducibile in cassazione, poiché la questione era di fatto e non risultava devoluta in appello.
Massime di principio
- La censura in cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare in modo generico l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi con il tema della devoluzione della questione nei gradi di merito.
- La doglianza sulla determinazione della pena deve indicare specificamente l'illogicità o l'illegalità del ragionamento seguito dal giudice di merito; una critica meramente assertiva al trattamento sanzionatorio è inammissibile.
- Il giudice di merito può motivare il quantum della pena valorizzando precedenti specifici e indici di pericolosità dell'imputato; se tale valutazione discrezionale è congruamente argomentata, non è censurabile in cassazione con rilievi generici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34078/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34080/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34085/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34086/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34087/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34088/2025 del 17/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →