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Sentenza

Sentenza n. 12642/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2024 (doc. n. 1), nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. per l’anno 2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis). e, per quanto occorrer possa, con ogni conseguente statuizione in punto di declaratoria di inefficacia, nei confronti della Ricorrente, della predetta iscrizione ai fini della applicazione della disciplina nazionale che individua come destinatari i soggetti iscritti nel predetto Elenco. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.P.A. il 12\3\2025 : “nel giudizio sub ric. n. 14159/2024 per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2024 (doc. n. 1), nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. per l’anno 2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis). e, per quanto occorrer possa, con ogni conseguente statuizione in punto di declaratoria di inefficacia, nei confronti della Ricorrente, della predetta iscrizione ai fini della applicazione della disciplina nazionale che individua come destinatari i soggetti iscritti nel predetto Elenco.” e con il presente atto per l’annullamento, per quanto occorrer possa della nota di data e autore ignoto, depositata in giudizio con la quale l’ISTAT avrebbe evidenziato il metodo seguito e le ragioni dell’iscrizione della Ricorrente nel cd. Elenco ISTAT per l’anno 2025 (doc. n. 2 del deposito di Controparte del 9 gennaio 2025).

Giustizia amministrativa202414159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: inserimento della società nell'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2025, nonché gli atti connessi e la nota illustrativa del metodo e delle ragioni dell'iscrizione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2024, nella parte in cui era stata ricompresa tra le altre amministrazioni locali per l'anno 2025. Ha chiesto l'annullamento dell'iscrizione, previa sospensione degli effetti, nonché, ove occorrente, la declaratoria di inefficacia dell'iscrizione nei suoi confronti ai fini dell'applicazione della disciplina nazionale rivolta ai soggetti inclusi nell'elenco. Con motivi aggiunti ha impugnato anche una nota, di data e autore ignoti, depositata dall'ISTAT, concernente il metodo seguito e le ragioni dell'iscrizione. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel merito, poiché il TAR ha definito il giudizio in rito per difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 abbia definitivamente risolto la questione attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La controversia può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali previsti dalla norma. Il giudice ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti costituite, in ragione della complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196

    Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

    Costituisce la base normativa dell'elenco ISTAT impugnato; il testo non contiene una specifica interpretazione del TAR.

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020

    La disposizione è richiamata in quanto dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026; il TAR collega a tale pronuncia la definitiva attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull'elenco ISTAT.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice contabile munita della salvezza degli effetti processuali e sostanziali previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco rilevante ai fini del conto economico consolidato appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, cui spetta una cognizione piena sulla predetta ricognizione.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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