Sentenza n. 750/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - del Provvedimento R. 741 del 22.07.2025, con cui l'USR Emilia Romagna ha rettificato la graduatoria di merito della procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 06.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; - della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 741 del 22.07.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; - della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; - dell'integrazione alla graduatoria de qua, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; - dell'integrazione alla graduatoria de qua, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1127 del 27.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; dell'avviso pubblicato in data 27.08.2025, n. 34165, sul sito ufficiale dell'USR Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; del punteggio rettificato, pari a 218,5 punti, attribuito all'odierna ricorrente a seguito della rettifica della graduatoria finale de qua, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante; dall'esclusione di parte ricorrente dall'elenco dei candidati immessi in ruolo; - ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire all’odierna ricorrente di essere nuovamente inclusa nella graduatoria dei vincitori del “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023”, per la classe AB24, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; Nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento della stessa nell'elenco dei vincitori del concorso de quo e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifiche della graduatoria di merito del concorso per docenti, classe AB24, nella parte in cui non includevano la ricorrente e le attribuivano un punteggio ritenuto insufficiente, con conseguente esclusione dall'elenco degli immessi in ruolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la valutazione del titolo dichiarato nella procedura concorsuale per la classe AB24, sostenendo che la Commissione giudicatrice avesse illegittimamente omesso di attribuirle il punteggio aggiuntivo previsto dalla sezione B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, pari a 12,5 punti per l'inserimento nella graduatoria di merito o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo specifico posto. Chiedeva quindi la rideterminazione del punteggio, il reinserimento nella graduatoria dei vincitori e il risarcimento in forma specifica. Il ricorso era stato inizialmente proposto davanti al TAR Lazio, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Emilia-Romagna. Nel giudizio riassunto, le amministrazioni e la controinteressata eccepivano la tardività della riassunzione, sostenendo l'applicabilità del rito abbreviato ai contenziosi relativi a procedure finanziate con risorse PNRR; la mancata notifica ad almeno un controinteressato e la mancata impugnazione di un'ulteriore rettifica della graduatoria, adottata successivamente alla proposizione del ricorso. La ricorrente sosteneva invece che fosse sufficiente il termine per la notificazione dell'atto di riassunzione e che l'ulteriore rettifica fosse meramente confermativa e non lesiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, improcedibile. In primo luogo ha qualificato la procedura come relativa a un intervento amministrativo finanziato, almeno in parte, con risorse PNRR, con conseguente applicazione del rito abbreviato previsto dall'art. 119 c.p.a., richiamato dall'art. 12-bis, comma 5, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha ritenuto che la riassunzione conseguente alla dichiarazione di incompetenza territoriale costituisca atto endoprocedimentale, non assimilabile al ricorso introduttivo, e sia pertanto soggetta alla dimidiazione dei termini prevista dall'art. 119, comma 2, c.p.a. Il termine per riassumere era quindi di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza declinatoria della competenza. Poiché l'ordinanza era stata comunicata il 23 ottobre 2025, il termine scadeva il 7 novembre 2025. La ricorrente aveva notificato l'atto di riassunzione soltanto il 18 novembre 2025 e lo aveva depositato il 28 novembre 2025. Il Collegio ha inoltre precisato che, entro il termine decadenziale, la riassunzione deve essere non soltanto notificata a tutte le parti, ma anche depositata presso il giudice competente, poiché occorre costituire il rapporto processuale davanti al nuovo giudice. In via subordinata, il TAR ha ritenuto il ricorso improcedibile per mancata impugnazione dell'ulteriore decreto di rettifica n. 1298 del 10 settembre 2025, intervenuto dopo la proposizione del ricorso e non meramente confermativo, avendo inserito ulteriori candidati vincitori e integrato la graduatoria degli idonei. Le spese sono state compensate per motivi equitativi, in considerazione della particolarità della materia.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il termine per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente decorre dalla comunicazione dell'ordinanza declinatoria della competenza.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Nei giudizi soggetti al rito abbreviato i termini processuali sono dimezzati, salvo le eccezioni previste dalla legge; la dimidiazione è stata applicata anche al termine per la riassunzione.
art. 119 c.p.a.
La controversia, in quanto riferita a una procedura amministrativa finanziata con risorse PNRR, è stata assoggettata al rito abbreviato.
art. 12-bis, comma 5, d.l. n. 68/2022, convertito in l. n. 108/2022
La disposizione richiama l'applicazione del rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. ai giudizi relativi a procedure amministrative concernenti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 30 c.p.a.
Era richiamato dalla domanda di risarcimento in forma specifica, non esaminata nel merito per l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso.
sezione B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023
Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)
La ricorrente invocava tale previsione per ottenere l'attribuzione di 12,5 punti aggiuntivi, ma il TAR non ha esaminato nel merito la spettanza del punteggio.
Massime di principio
- Nei giudizi soggetti al rito abbreviato, il termine per la riassunzione davanti al giudice indicato come competente a seguito di una declinatoria di incompetenza territoriale è soggetto alla dimidiazione prevista dall'art. 119, comma 2, c.p.a., quando la riassunzione costituisce un atto endoprocedimentale e non un nuovo ricorso introduttivo.
- La riassunzione del processo amministrativo davanti al giudice dichiarato competente richiede che, entro il termine decadenziale, l'atto sia notificato alle parti e depositato presso il nuovo giudice, così da determinare la costituzione del rapporto processuale davanti a quest'ultimo; la sola notificazione tempestiva non è sufficiente.
- La mancata riassunzione nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a., come eventualmente dimezzato dal rito applicabile, comporta l'inammissibilità del giudizio riassunto e la definitività degli atti impugnati.
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione adotta una nuova rettifica della graduatoria che modifica la platea dei vincitori o integra l'elenco degli idonei, tale atto non ha carattere meramente confermativo e deve essere autonomamente impugnato; in difetto, il ricorso può diventare improcedibile.
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