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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7970/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cusimano era stato condannato per il reato indicato nel capo B (art. 494 c.p.) dal Tribunale, decisione confermata dalla Corte d'Appello. L'imputato proponeva ricorso per tre motivi: 1) illogicità della motivazione sulla sussistenza del delitto di sostituzione di persona (capo A); 2) mancato corretto accertamento/inesclusione della recidiva; 3) estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché consisteva in mere considerazioni generiche e rivalutative dei fatti. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la recidiva era stata indicata solo in calce alla descrizione del capo A (con la dicitura "con la recidiva semplice") e non è stata espressamente contestata in relazione al capo B; pertanto il riconoscimento della recidiva rispetto al capo B è una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado. Tale nullità incide sugli effetti penali e sul computo della prescrizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso agli effetti penali, rilevando che la recidiva non era stata contestata rispetto al capò B e che il suo riconoscimento costituisce nullità assoluta. Ciò ha comportato la valutazione del termine prescrizionale, che risulta maturato il 3 ottobre 2024 (tenendo conto di 357 giorni di sospensione: 199 giorni per rinvio su richiesta delle parti dal 20/06/2019 al 05/12/2019, 158 giorni per rinvio/astensione dall'05/12/2020 al 26/03/2020; ai 64 giorni di sospensione "c.d. Covid" non si cumulano gli altri periodi). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Quanto agli effetti civili il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato come norma sul tentativo (art. 56 c.p.) in relazione al capo A; non decisivo per l'annullamento penale relativo al capo B.

  • art. 640 cod. pen.

    Reato originariamente contestato nel capo A (truffa), poi riqualificato dal Tribunale ai sensi dell'art. 642 c.p.; il motivo relativo a tale capo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 642 cod. pen.

    Norma applicata in riqualificazione del fatto di cui al capo A; il Tribunale ha rilevato l'improcedibilità per difetto di querela.

  • art. 494 cod. pen.

    Reato contestato nel capo B e per il quale è stata confermata la condanna in appello; tuttavia il riconoscimento della recidiva rispetto a questo capo è stato ritenuto inesistente per mancanza di contestazione specifica.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    Sez. 2, n. 38714 del 12/09/2023; Sez. 5, n. 20104 del 21/02/2024; Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017; Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021

    La giurisprudenza afferma che la recidiva, quale circostanza aggravante, deve essere oggetto di precisa contestazione rispetto al singolo reato; la contestazione "cumulativa" è ammissibile solo se esplicitamente indicata in calce a più imputazioni. In mancanza di contestazione rispetto a un capo, il riconoscimento della recidiva costituisce nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • La recidiva è una circostanza aggravante che deve essere specificamente contestata rispetto a ciascun capo di imputazione; la sua mancata contestazione rispetto a un capo rende illegittimo il suo riconoscimento per quel capo.
  • La contestazione "cumulativa" della recidiva è ammessa solo se la ricorrenza è espressamente riportata in calce a più imputazioni; formulazioni ambigue possono determinare la nullità del riconoscimento.
  • La nullità assoluta del riconoscimento della recidiva è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e può comportare la modifica dell'entità della pena o la rilevazione della prescrizione.
  • Quando la rimozione di una circostanza aggravante (es. recidiva) incide sul computo della pena residua, occorre verificare il decorso e l'eventuale maturazione della prescrizione; se la prescrizione è maturata il reato si estingue e la sentenza penale deve essere annullata senza rinvio per gli effetti penali.
  • I motivi di ricorso che consistono in generiche rivalutazioni dei fatti o in censure non specifiche della motivazione possono essere dichiarati inammissibili.
  • Gli effetti civili della sentenza possono rimanere esclusi dall'accoglimento del ricorso penale se il ricorso è inammissibile o non incidente sugli aspetti civili; pertanto l'annullamento penale non sempre comporta automatica reintegrazione o modifica degli eventuali effetti civili.

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