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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18036/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di assise di appello che aveva escluso il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di quattro sentenze esecutive. Nel ricorso ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il provvedimento non avrebbe valorizzato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso alla base delle condotte contestate. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a contestare apprezzamenti di fatto, erano generiche e manifestamente infondate, e riproducevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito. Il provvedimento impugnato aveva infatti escluso la continuazione per eterogeneità delle condotte, distanza temporale, diverse aree operative e mancanza di un programma criminoso comune, evidenziando che il tentato omicidio, il riciclaggio e i tentativi di estorsione non si inserivano nel medesimo disegno del sodalizio criminale richiamato dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito, sollecitando una nuova valutazione del fatto e della motivazione del giudice territoriale, senza indicare specifici vizi logicogiuridici della decisione impugnata.
  • Il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone la verifica concreta di un medesimo disegno criminoso; la mera appartenenza a un sodalizio o la vicinanza astratta tra fatti non basta quando emergano eterogeneità delle condotte, distanza temporale, diversa collocazione territoriale e assenza di un programma unitario.
  • Quando il giudice di merito ha già esaminato e confutato in modo coerente gli indici dell'unicità del disegno criminoso, il ricorso che si limiti a insistere sugli stessi argomenti senza confrontarsi con la motivazione è manifestamente infondato.
  • La continuazione non può essere riconosciuta se i reati indicati risultano estranei al programma delittuoso originario o siano stati commessi in epoca successiva alla cessazione del vincolo associativo, salvo prova specifica di una preventiva progettazione unitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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