Sentenza n. 6954/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto -OMISSIS- del 17 agosto 2022, notificato in data 14 ottobre 2022, con cui il Ministro dell'Interno ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente in data 4 luglio 2018 al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della Legge n. 91/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per asserita mancata coincidenza tra interesse pubblico e interesse privato, fondato su un procedimento penale non dichiarato per ricettazione
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per falsa presupposizione dei fatti, carente e contraddittoria istruttoria, insufficienza e illogicità della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 91/1992 e dell’art. 3 l. n. 241/1990. Ha sostenuto che il Ministero avesse svolto un’istruttoria superficiale e motivato il diniego esclusivamente sulla pendenza di un procedimento penale per ricettazione non indicato nella domanda. Il procedimento era stato sospeso per irreperibilità e successivamente il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione; il ricorrente ha quindi dedotto di non averne avuto conoscenza, anche perché gli atti erano stati notificati a un precedente indirizzo. Ha inoltre evidenziato che la vicenda penale riguardava l’acquisto o la ricezione, nel 2010, di un telefono cellulare di provenienza illecita e che tale episodio, considerato nella sua concreta consistenza e risalente nel tempo, non poteva automaticamente fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità o di mancata integrazione nella comunità nazionale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria e di motivazione, con annullamento del diniego e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il TAR ha ribadito che la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, mentre la concessione comporta un’ampia valutazione discrezionale sull’inserimento stabile dello straniero nella comunità nazionale, sulla sua affidabilità e sulla capacità di rispettare i doveri derivanti dallo status civitatis. Il sindacato giurisdizionale resta quindi estrinseco e riguarda il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, tuttavia, il Ministero aveva valorizzato il procedimento penale sotto un duplice profilo — mancata dichiarazione e contenuto della vicenda penale — senza verificare se il ricorrente ne avesse effettiva conoscenza e senza approfondire la concreta condotta contestata. L’amministrazione avrebbe dovuto considerare la dichiarazione di irreperibilità, l’assenza di notifiche al corretto indirizzo, la natura dell’episodio, il tempo trascorso e il complessivo livello di integrazione, valutando anche permanenza in Italia, legami familiari, attività lavorativa e condotta di vita. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La cittadinanza italiana «può» essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza legale decennale è soltanto il presupposto per proporre la domanda; la concessione è oggetto di un’ampia valutazione discrezionale sull’inserimento dello straniero nella comunità nazionale e sulla sua affidabilità.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di diniego aveva evidenziato la pendenza del procedimento penale e la mancata autocertificazione della posizione giudiziaria; tali elementi dovevano essere adeguatamente verificati e valutati dall’amministrazione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il diniego deve essere sorretto da una motivazione adeguata, logica e coerente con un’istruttoria completa; la motivazione è risultata insufficiente perché non ha esaminato la conoscenza del procedimento, la concreta condotta contestata e il complessivo percorso di integrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, la residenza legale decennale costituisce soltanto un requisito per la presentazione della domanda e non attribuisce un diritto alla concessione, che resta rimessa a un’ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione.
- La valutazione discrezionale sulla concessione della cittadinanza deve fondarsi su un’istruttoria completa e su una motivazione concreta, che considerino non solo eventuali vicende penali, ma anche la loro effettiva conoscibilità da parte dell’interessato, la natura della condotta, il tempo trascorso e il complessivo percorso di integrazione sociale, familiare e lavorativa.
- La mancata dichiarazione di un procedimento penale non può essere automaticamente valorizzata come indice di inaffidabilità senza verificare se il richiedente ne avesse effettiva conoscenza; l’irreperibilità processuale e l’assenza di notifiche al corretto indirizzo sono elementi rilevanti ai fini della scusabilità dell’omissione.
- Un procedimento penale o una vicenda risalente nel tempo non costituisce automaticamente motivo ostativo alla cittadinanza: l’amministrazione deve esaminare la concreta condotta contestata e valutarne, alla luce del tempo trascorso e degli altri elementi della vita dell’interessato, l’effettiva incidenza sul giudizio prognostico di affidabilità e integrazione.
- In materia di cittadinanza, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali è estrinseco e formale, ma consente di verificare l’adeguatezza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento del diniego e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- L’annullamento del diniego per carenza istruttoria e motivazionale non comporta il riconoscimento della cittadinanza, ma impone all’amministrazione di rieditare il potere nel rispetto dei principi conformativi indicati dal giudice.
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