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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21645/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a contestare il rigetto della liberazione anticipata per il semestre 26/11/2021-26/5/2022, motivato dal rinvenimento di due cellulari nella camera di pernottamento occupata da Ababei e da altri detenuti. Ababei era stato sanzionato disciplinarmente per quel fatto, ma successivamente assolto in sede penale "per non avere commesso il fatto". Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto il rilievo disciplinare sufficiente a negare il beneficio senza valutare l'effettiva attribuibilità della condotta al detenuto e senza tenere conto dell'assoluzione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva considerato unicamente l'illegittimo disciplinare senza valutare nel concreto la riferibilità della condotta ad Ababei e senza tener conto dell'assoluzione penale per non avere commesso il fatto; ha quindi disposto una rivalutazione libera e completa della concedibilità della liberazione anticipata per il semestre indicato.

Norme richiamate

  • art. 54 Ord. pen.

    prevede che al detenuto che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione sia concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata

    Il beneficio richiede una valutazione globale della partecipazione all'opera di rieducazione; i rilievi disciplinari e i fatti penalmente rilevanti possono essere considerati ma non automaticamente ed esclusivamente determinanti per negare la liberazione anticipata

  • Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018 (Torcasio)

    il magistrato di sorveglianza può avvalersi di accertamenti di polizia e trarre elementi valutativi da provvedimenti disciplinari o da fatti emersi anche in procedimenti non definitivi

    È legittimo che il giudice di sorveglianza utilizzi provvedimenti disciplinari e accertamenti estranei al processo penale per valutare la persistenza di collegamenti del detenuto con contesti criminali, purché valuti complessivamente gli elementi

  • Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025 (Calabrò)

    i rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia in relazione all'attitudine a rifiutare il percorso rieducativo, sia comparati con altri elementi positivi

    Un'infrazione disciplinare non può automaticamente annullare comportamenti positivi; il giudice deve bilanciare gli elementi negativi e positivi nel giudizio complessivo

  • Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019 (De) e Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018 (La)

    i fatti di rilievo penale possono essere valutati nel procedimento di sorveglianza senza attendere la definizione del processo penale; tuttavia l'unico limite è l'accertamento dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione da parte dell'istante

    Il giudice di sorveglianza ha autonomia valutativa anche sui fatti penalmente rilevanti, ma non può fondare il rigetto del beneficio quando il procedimento penale ha accertato che il detenuto non ha commesso il fatto

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata richiede una valutazione complessiva della partecipazione all'opera di rieducazione: singoli rilievi disciplinari non possono automaticamente escludere il beneficio
  • Il magistrato di sorveglianza può considerare elementi provenienti da accertamenti disciplinari, di pubblica sicurezza o penali, ma deve sempre valutarne la pertinenza rispetto al percorso rieducativo e confrontarli con eventuali condotte positive
  • Se il procedimento penale si conclude con assoluzione per non avere commesso il fatto, tale accertamento impedisce che il rilievo sia usato come motivo esclusivo per negare la liberazione anticipata
  • Nel dubbio sull'attribuibilità di una condotta ad un determinato detenuto, il giudice deve accertare la riferibilità concreta prima di attribuire effetti negativi sul beneficio
  • Il giudizio del magistrato di sorveglianza è libero ma vincolato dal principio di valutazione globale e dalla necessità di motivare compiutamente il rapporto tra fatti rilevati e incompatibilità con il processo di rieducazione

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