Cassazione Civile, Ordinanza n. 23606/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una cliente, di obbligazioni argentine tramite una banca intermediaria in esecuzione di un contratto quadro del 5 ottobre 1999 e di successivi ordini di acquisto del 6 ottobre 1999 e del 19 marzo 2001. La cliente aveva convenuto la banca per ottenere la declaratoria di nullità del contratto quadro e degli ordini, con restituzione del controvalore investito. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo nullo il contratto quadro e gli ordini per mancanza di sottoscrizione della banca, e aveva condannato la banca alla restituzione del controvalore, detratte le cedole percepite. In appello la banca aveva contestato, tra l'altro, che la firma del funzionario potesse valere come valida sottoscrizione dell'intermediario, che l'art. 23 TUF richiedesse una forma così rigorosa da imporre la firma di entrambe le parti, che la nullità fosse solo di protezione e che la mancanza di sottoscrizione potesse essere supplita da equipollenti o dalla produzione in giudizio del documento. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della banca e accolto parzialmente l'incidentale della cliente, confermando la nullità del contratto quadro e le restituzioni, ma escludendo la restituzione delle cedole perché frutti civili percepiti in buona fede. In Cassazione la banca ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 23 TUF e delle norme sulla forma e sulla scrittura privata, sostenendo che il visto del funzionario dovesse valere come sottoscrizione negoziale della banca; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, deducendo che la comune volontà delle parti di stipulare il contratto di intermediazione dovesse prevalere; 3) violazione dell'art. 23 TUF per avere la Corte d'appello ritenuto necessaria sempre la firma dell'intermediario e per non avere considerato la natura di nullità di protezione; 4) violazione dell'art. 30 TUF e delle norme sulla forma, assumendo che fossero ammissibili equipollenti della sottoscrizione mancante; 5) violazione dell'art. 2033 c.c., contestando l'esclusione dell'obbligo di restituzione delle cedole. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione, poiché la sentenza d'appello le era stata notificata via PEC il 17 settembre 2016 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 25 settembre 2017, oltre il termine breve di sessanta giorni. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività, ha riconosciuto validamente provata la notifica telematica della sentenza e ha dichiarato inammissibile il ricorso, assorbendo gli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso perché ha accolto l'eccezione preliminare di tardività sollevata dalla controricorrente. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse stata validamente notificata via PEC il 17 settembre 2016 e che il ricorso per cassazione, notificato il 25 settembre 2017, fosse quindi proposto oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. La documentazione prodotta dalla resistente è stata considerata idonea a dimostrare il perfezionamento della notificazione e a far decorrere il termine di impugnazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 TUF
La Corte d'appello aveva ritenuto che il contratto quadro dovesse essere redatto per iscritto e sottoscritto anche dall'intermediario; la Cassazione, però, non ha deciso nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
artt. 1325, 1350, 1418 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della decisione sulla forma e sulla nullità del contratto, ma non esaminati nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2702 c.c.
Invocato per sostenere che la sottoscrizione del funzionario attribuisse al documento il valore di scrittura privata e quindi efficacia negoziale nei confronti della banca.
art. 2033 c.c.
Richiamato in appello e nel ricorso per cassazione in tema di restituzioni conseguenti alla nullità e di restituzione delle cedole; non è stato però scrutinato nel merito dalla Corte di cassazione.
artt. 325 e 326 c.p.c.
Stabiliscono il termine breve di impugnazione, ritenuto decorso per effetto della valida notificazione della sentenza d'appello via PEC.
art. 3-bis L. 53/1994
La notificazione della sentenza via PEC da parte del difensore è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
art. 16-undecies d.l. n. 179/2012
L'attestazione di conformità del difensore è stata considerata sufficiente a conferire efficacia probatoria alle copie analogiche estratte dai file telematici.
art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche o analogiche hanno la stessa efficacia dell'originale se la conformità è attestata da pubblico ufficiale o non è espressamente disconosciuta; la Corte ha valorizzato l'attestazione del difensore.
art. 372 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il modo di produzione dei documenti in cassazione, ma le contestazioni sono state assorbite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore, se corredata dalla documentazione richiesta e dall'attestazione di conformità, è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
- In cassazione, la tardività del ricorso rispetto al termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso, con assorbimento dell'esame dei motivi di merito.
- Le copie analogiche estratte da file informatici e munite di attestazione di conformità del difensore, quale pubblico ufficiale, hanno efficacia probatoria idonea a dimostrare la notificazione telematica.
- Quando è dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte non esamina i motivi sostanziali dedotti, anche se attinenti alla forma del contratto di investimento e alla disciplina delle restituzioni conseguenti alla nullità.
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