Cassazione Penale, Sentenza n. 38006/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva revocato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. (del 15/04/2025) per i reati ex art. 648-ter e 512-bis c.p. Il Procuratore denunciava inesatta applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.), sostenendo che il Tribunale aveva valutato negativamente la gravità indiziaria sulla base di congetture circa la presumibile lecita provenienza del denaro usato per l'acquisto di un pubblico esercizio affidato fittiziamente alla compagna dell'indagato; contestava la motivazione come "sbrigativa" e incompleta e asseriva che il riesame aveva travalicato il proprio ruolo limitandosi a rivalutare il merito degli indizi invece di applicare i corretti canoni sommari del riesame cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso in realtà chiedeva una rivalutazione di merito del peso degli indizi, prospettando alternative ricostruttive dei fatti e del materiale probatorio, il che non è consentito in sede di legittimità. La Corte ha escluso vizi di manifesta illogicità o di mancanza della motivazione nel provvedimento del Tribunale: quest'ultimo aveva adeguatamente motivato la carenza di cogenza indiziaria tanto riguardo alla provenienza dei fondi dall'Albania quanto ai conti esteri, non emergendo elementi idonei a screditare la tesi difensiva dell'origine lecita del denaro. Pertanto il motivo è stato ritenuto infondato e il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 648-ter c.p.
Norma sui delitti presupposti (ricettazione/impiego di beni di provenienza illecita) che segnala la fattispecie contestata all'indagato; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma la cita come oggetto dell'originaria misura cautelare.
art. 512-bis c.p.
Norma collegata ai reati contestati (trasferimento fraudolento di valori); citata per inquadrare le imputazioni, senza che la Cassazione riveda il merito delle risultanze probatorie.
art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo proposto in Cassazione (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale); la Corte osserva che, sebbene richiamato, il motivo in sostanza attaccava il merito della valutazione degli indizi e non una violazione di legge assimilabile ai limiti di legittimità controllabili.
art. 606, lett. e, c.p.p.
art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Previene il tipo di vizio che la Cassazione può valutare in tema di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte ha verificato l'assenza di tali vizi nel provvedimento impugnato.
art. 273 c.p.p.
Indica la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" richiesta per le misure cautelari: la Cassazione può intervenire solo se la contestazione si traduce in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativa a tale requisito.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
art. 610 comma 5; art. 611 comma 1-bis e seguenti, cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale; rilevano sulle modalità di trattazione ma non sul merito sostanziale del riesame cautelare.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito: non è ammessa in sede di legittimità una rivalutazione del peso degli indizi come se fosse un terzo grado di merito cautelare.
- Il controllo della Cassazione sul riesame delle misure cautelari è limitato alla verifica di vizi di legge o di motivazione "mancante, contraddittoria o manifestamente illogica"; critiche meramente valutative o alternative ricostruzioni probatorie sono inammissibili.
- Per prospettare un motivo ammissibile in Cassazione, l'atto di impugnazione deve individuare specifiche violazioni normative o evidenziare lacune/malformazioni della motivazione traducibili in un vizio di legittimità, non semplicemente dissentire sulla valutazione degli elementi probatori.
- Nel giudizio di riesame cautelare il Tribunale può svolgere una valutazione sommaria della gravidità degli indizi; se tale valutazione è logicamente motivata, la revoca della misura non è sindacabile in Cassazione sul piano del merito.
- Le parti devono evitare di confondere o trasformare in motivo di Cassazione questioni attinenti a misure reali (es. sequestro preventivo) con questioni relative a misure personali: la Corte richiama la necessità di coerenza nella doglianza giuridica presentata.
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