Cassazione Penale, Sentenza n. 25295/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità richiedente)
La controversia
La persona richiesta in consegna ha impugnato la decisione della Corte di appello che aveva accolto la richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso per un reato di rapina. Con un unico motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che la consegna fosse stata disposta nonostante il mandato non indicasse le fonti di prova da cui desumere il coinvolgimento dell'interessato nel fatto; secondo la difesa, il giudice italiano avrebbe dovuto verificare l'esistenza di un compendio indiziario seriamente evocativo del reato e valutare anche le fonti di prova. Con memoria successiva veniva inoltre sollevata una questione nuova, relativa alla mancata acquisizione del mandato di arresto europeo in lingua spagnola, essendo stata prodotta solo la traduzione italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo le modifiche del d.lgs. n. 10/2021 alla legge n. 69/2005, non sia più necessario per il giudice della consegna verificare i gravi indizi di colpevolezza né l'indicazione delle fonti di prova; il controllo richiesto si limita a un vaglio sommario della descrizione dei fatti, che deve soltanto risultare seriamente evocativa di un fatto-reato. Applicando tale criterio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello, che non doveva acquisire le fonti di prova né valutare la gravità indiziaria. È stata inoltre dichiarata inammissibile la questione nuova introdotta con memoria, poiché nel procedimento di consegna non sono ammessi motivi nuovi in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 17, comma 4, l. 22 aprile 2005, n. 69
dopo la modifica del d.lgs. n. 10/2021, il giudice della consegna non deve più verificare i gravi indizi di colpevolezza; la mancata indicazione degli stessi non costituisce motivo di rifiuto, neppure facoltativo
art. 6 l. 22 aprile 2005, n. 69
l'abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6 impedisce di fondare il rifiuto della consegna sulla mancata allegazione della documentazione ivi prevista, compresa l'indicazione delle fonti di prova
art. 22 l. 22 aprile 2005, n. 69
nel procedimento di mandato di arresto europeo non sono ammissibili motivi nuovi in cassazione; sono consentite solo memorie che non introducano questioni nuove rispetto al ricorso originario
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
ha ridotto l'ambito delle valutazioni rimesse al giudice nazionale in materia di consegna, incidendo sugli artt. 6 e 17 della l. n. 69/2005
Sez. U, n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci
il precedente va reinterpretato alla luce della riforma: la verifica del giudice richiesto si limita a controllare che la descrizione dei fatti sia seriamente evocativa di un reato, senza giudizio di gravità indiziaria
Sez. 6, n. 39169 del 28/10/2021, Ferrari
la mancata indicazione dei gravi indizi di colpevolezza non integra motivo di rifiuto della consegna
Sez. 6, n. 35462 del 23/9/2021
la mancata allegazione della documentazione prevista dall'art. 6, commi abrogati, non legittima il rifiuto della consegna
Sez. 6, n. 32059 del 25/09/2025, Singh
in cassazione, nel procedimento di mandato di arresto europeo, non sono ammissibili motivi nuovi; la memoria non può introdurre questioni diverse da quelle del ricorso
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10/2021, il giudice nazionale non deve più verificare i gravi indizi di colpevolezza né acquisire o scrutinare le fonti di prova poste a base della richiesta estera.
- Il controllo demandato all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto si riduce a un vaglio di massima della descrizione dei fatti, sufficiente quando essa sia seriamente evocativa di un fatto di reato attribuito alla persona richiesta in consegna.
- La mancata indicazione delle fonti di prova o la mancata allegazione della documentazione prevista dalla disciplina previgente non costituiscono, di per sé, motivo di rifiuto della consegna.
- Nel procedimento di mandato di arresto europeo davanti alla Corte di cassazione non sono ammissibili motivi nuovi introdotti con memoria, poiché la disciplina speciale consente solo integrazioni che non amplino il thema decidendum oltre i confini del ricorso originario.
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