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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41418/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ratti era stato ritenuto responsabile, con sentenza del Tribunale di La Spezia n. 71/2024, del reato di cui all'art. 727 c.p. per aver detenuto quattro cani di razza danese in condizioni incompatibili con la loro natura: ristrettezza del recinto con scarsa copertura, stato di malnutrizione e malattie non adeguatamente curate. In Cassazione il ricorrente ha dedotto carenza e illogicità della motivazione e travisamento della prova, sostenendo di aver fornito cure (una terapia farmacologica prescritta da un veterinario non identificato) e di aver confinato gli animali per evitare il contagio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui le cure addotte erano meramente palliative e non idonee a debellare la patologia, mentre la detenzione in spazi inadeguati e la malnutrizione erano elementi compatibili con la sussistenza del reato. La giustificazione del confinamento per evitare contagio è stata ritenuta non dimostrata e comunque inidonea nelle modalità attuate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; in primo grado era stata inflitta una ammenda di Euro 5.000,00.

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    La norma è stata applicata come fattispecie che punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato alla luce della malnutrizione, della mancanza di cure efficaci e dell'inadeguatezza degli spazi

Massime di principio

  • Il detentore di animali ha l'obbligo di fornire cure efficaci e condizioni ambientali adeguate alla specie e alla stazza; la semplice somministrazione di cure palliative non è sufficiente se non è dimostrabile che la prognosi rende impossibile una terapia risolutiva
  • Per giustificare misure restrittive (confinamento) negli animali per motivi di prevenzione del contagio è necessario provare sia l'esistenza di un concreto rischio di diffusione, sia che il confinamento sia realizzato in modo compatibile con le esigenze dell'animale (spazio, nutrizione, cure veterinarie)
  • La prova delle cure veterinarie richiede elementi concreti (documentazione, identificazione del veterinario, prescrizioni, referti): affermazioni generiche non sono persuasive e non escludono la responsabilità penale
  • Le misure adottate dal detentore devono essere proporzionate e idonee a evitare sofferenze; se la misura alternativa più efficace (anche drastica, come l'abbattimento selettivo in caso di epizoozia) non viene adottata, la persistenza di condizioni che causano sofferenze può integrare il reato
  • In sede difensiva, l'onere di dimostrare l'appropriatezza delle cure e delle precauzioni preventive grava sul detentore; la mancata produzione di elementi probatori concreti indebolisce la censura sulla motivazione del giudice

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