Sentenza n. 998/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 553/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa Sez. Lavoro in data 1/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo conformativo ed esecutivo derivante dalla sentenza n. 553/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro. La sentenza aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, per complessivi euro 1.500,00. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pisa entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha fissato, per l'eventuale ritardo successivo alla scadenza di tale termine, una penalità pari all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale per ogni giorno di ritardo. Ha inoltre nominato sin d'ora, in caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive per assicurare l'adempimento.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
È richiamata quale fonte della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Massime di principio
- L'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione forzata, in presenza di mancata attuazione dell'obbligo imposto all'amministrazione, consente di proporre giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento giurisdizionale entro un termine perentorio stabilito nella sentenza.
- Per assicurare l'effettività dell'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all'adempimento del giudicato.
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