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Sentenza

Sentenza del 04/07/2022 n. 21116 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sulla determinazione della base imponibile ai fini della definizione condonistica prevista dal D.L. 10/7/1982 n.429, art. 24: se il versamento dovuto per il condono dovesse calcolarsi applicando il 'moltiplicatore' dei due terzi sul maggior imponibile accertato (ossia sulla differenza tra imponibile accertato e imponibile dichiarato, c.d. differenziale) come ritenuto dall'Amministrazione finanziaria, oppure sui due terzi dell'imponibile inteso come importo complessivo accertato comprensivo di quanto già dichiarato, come sostenuto dalla contribuente. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado; l'Agenzia ricorreva in Cassazione sostenendo, fra l'altro, che la successiva integrazione normativa (D.L. n.916/1982 convertito con L. n.27/1983) non poteva essere interpretata come innovativa dal giudice del merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso della contribuente. La Corte ha ritenuto che l'interpolazione normativa introdotta dal D.L. n.916/1982 (e richiamata dalla L. n.27/1983) non abbia natura innovativa né costituisca un'interpretazione autentica sostanziale della precedente formulazione, ma semplicemente espliciti il significato già riconducibile al testo originario: il condono riguarda la 'maggior imponibile accertato dall'ufficio' (cioè la parte contestata, l'eccedenza rispetto al dichiarato) e l'importo da iscrivere a ruolo per la definizione va determinato sul due terzi di tale maggior imponibile. La Cassazione ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e ha condannato Unicredit S.p.A. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 22.000 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 24

    La norma disciplina la definizione delle controversie relative alle imposte abolite e rinvia alla determinazione separata delle imposte 'sul dichiarato' e delle 'maggiori imposte' sul maggior imponibile accertato. La Corte interpreta il testo come volto a definire la sola porzione controversa (la maggior imposta accertata).

  • D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, art. 2-bis (interpolazione)

    sostituzione delle parole 'di quello accertato dall'ufficio' con 'del maggiore imponibile accertato dall'ufficio'

    L'interpolazione non è ritenuta innovativa né una reinterpretazione retroattiva: chiarifica il senso già ricavabile dall'art. 24 originario, specificando che il condono riguarda il maggior imponibile accertato.

  • L. 12 febbraio 1983, n. 27, art. 4

    effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 429/1982

    La disposizione di retrodatazione conferma la volontà di efficacia sin dall'origine, ma la Corte ritiene che ciò semplicemente renda esplicito un significato già implicito e non costituisca elemento di novità normativa lesiva dell'affidamento.

  • L. 7 agosto 1982, n. 516 (legge di conversione D.L. n.429/1982)

    Conversione del decreto originario; richiamata nel quadro normativo della procedura di condono.

  • Art. 53 Cost.

    Richiamato implicitamente per valutare la ragionevolezza del criterio di calcolo e per evitare risultati incompatibili con il principio della capacità contributiva: il condono non deve produrre ingiustificati vantaggi per l'evasore rispetto al contribuente diligente.

Massime di principio

  • Il condono fiscale riguarda tipicamente la porzione contestata del tributo; nella definizione delle controversie si deve considerare come base di calcolo il 'maggior imponibile accertato' (ossia l'eccedenza contestata rispetto al dichiarato), non l'intero imponibile già dichiarato.
  • Un intervento legislativo che chiarisca la formulazione di una norma condonistica (interpolazione che esplicita il riferimento al 'maggior imponibile') può essere considerato non innovativo ma esplicativo del significato originario e applicabile alle istanze presentate anteriormente, senza violare il principio di affidamento.
  • Nell'interpretazione delle norme di condono è necessario distinguere le diverse voci citate dal legislatore (es. 'imposte' sul dichiarato e 'maggiori imposte' sull'accertato): la procedura di riscossione e iscrizione a ruolo deve riflettere tale separazione.
  • Dal punto di vista di ragionevolezza e capacità contributiva, il criterio che determinerebbe condoni che portano a versamenti nulli o a disparità incoerenti tra contribuenti con identico evasione è da ritenersi inaccettabile; la determinazione del quantum deve evitare risultati che concedano ingiustificati sconti a evasori.
  • In caso di istanze di condono, l'Amministrazione finanziaria che calcoli l'importo dovuto basandosi sul differenziale accertato agisce su un fondamento interpretativo solido, purché ciò si riconduca al significato testuale e sistematico della norma di sanatoria.

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